NUOVO REGOLAMENTO IRRIGUO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI DELEGATI NELLA SEDUTA DEL 10.10.2005

 

Art. 1 – COMPRENSORIO CONSORTILE

Il comprensorio consortile è suddiviso in comprensorio non irriguo e irriguo; quest’ultimo è quella parte del comprensorio consortile nel quale, in relazione alle concessioni di acque pubbliche, sono stati costruiti o saranno costruiti impianti di distribuzione irrigua.

La rete di irrigazione consortile è, pertanto, al servizio del territorio e non dei singoli fondi.

Questi, quindi, se legati dal vincolo consortile, debbono consentire il passaggio delle acque necessarie per irrigare e scolare fondi non serviti dalle reti consortili irrigue e di scolo.

Il Comprensorio irriguo è suddiviso convenzionalmente in cinque lotti.

Ai fini del presente regolamento, si definisce:

I contributi consortili si distinguono in:

I contributi istituzionale e manutenzione impianti consortili irrigui vengono emessi a carico della ditta catastale e, in caso di comproprietà, al primo degli intestatari indicati nell'atto di compravendita o di divisione o di successione e, in mancanza di questi, al primo intestatario reperibile dal certificato catastale.

Il tributo istituzionale (cod. 1F45) è calcolato sulla base degli ettari, inclusi nel comprensorio consortile irriguo e non irriguo, secondo i criteri di calcolo deliberati dal Consiglio dei Delegati.

Il tributo manutenzione impianti irrigui consortili (cod. 642) è imposto alle ditte catastali ricadenti:

  1. nel comprensorio irriguo in ragione della superficie dominata effettivamente dagli impianti consortili;
  2. nel comune di Uri e Ittiri, in funzione delle eventuali concessioni di acqua extra comprensorio, adottando le tariffe ad ettaro applicate per il comprensorio irriguo in ragione delle superfici irrigate dal canale adduttore, e le stesse tariffe ridotte dell’80% in ragione delle superfici irrigate direttamente dal bacino del Cuga.

Il tributo esercizio irriguo (cod. 668) é ripartito in base all'effettivo consumo fra tutti gli utenti agricoli, ad eccezione di particolari utenze agricole dove, per oggettive ragioni tecniche non è possibile o opportuna la determinazione del volume. In tali ultimi casi la determinazione dei ruoli è basata su un consumo presunto in funzione della superficie e delle colture e tale determinazione è effettuata con delibera della Deputazione Amministrativa.

Le tariffe adottate per il comprensorio irriguo saranno ridotte del 40% per gli utenti delle aree fuori comprensorio irriguo irrigate dal bacino del Cuga.

 

Art. 2 – CATASTO CONSORTILE

Il catasto consortile comprende la superficie catastale agraria relativa ai terreni ricadenti nei comuni inclusi nel perimetro consortile irriguo e non irriguo.

Il catasto irriguo comprendente tutti i terreni beneficiari dell’irrigazione con opere di tipo fisso.

 

Art. 3 – DEFINIZIONI

La superficie catastale agraria consortile è quella iscritta nel catasto consortile e comprende tutti i terreni ricadenti nei comuni inclusi nel perimetro consortile.

La superficie dominata effettivamente dagli impianti consortili è quella catastale agraria consortile, diminuita della percentuale convenzionale di tare aziendali per ogni lotto irriguo.

La superficie irrigabile annualmente è quella determinata dall’indice di parzializzazione previsto nei progetti dei singoli lotti.

Essa potrà essere rettificata in funzione del piano di classifica consortile.

 

Art. 4 –FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEL CATASTO

Il catasto è il documento di identificazione dei terreni soggetti alle norme del presente regolamento; esso è formato in base ai dati della Conservatoria dei R.R.I.I., del Dipartimento del Territorio e degli atti di trasferimento e successione di proprietà aggiornati secondo i dati più recenti in possesso del Consorzio.

Tutti i terreni dominati e non dalle opere irrigue di cui all’art. 3 del presente regolamento, e che comunque possono trarre beneficio da dette opere, sono iscritti al catasto consortile.

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Art. 5 – DOCUMENTI DEL CATASTO

Il catasto è costituito dai seguenti documenti fondamentali:

 

Art. 6 – PUBBLICAZIONE DEL CATASTO CONSORTILE

Il Consorzio, eseguita la formazione del catasto, lo approva e ne cura la pubblicazione che avviene mediante deposito, per venti giorni consecutivi, durante le ore d’ufficio, di una copia del catasto comprensoriale presso la sede del Consorzio e nell’Albo di ciascun Comune, limitatamente ai terreni relativi al Comune stesso.

Della pubblicazione viene data notizia agli interessati, con avviso da affiggersi all’Albo del Consorzio e con altri adeguati mezzi.

Nell’avviso saranno indicati le modalità della pubblicazione, nonché i modi e i termini per la presentazione di eventuali opposizioni e ricorsi a termini di legge.

Il catasto consortile, dopo le eventuali rettifiche e successive approvazioni, diventa esecutivo.

 

Art. 7 – AGGIORNAMENTO DEL CATASTO

Il Consorzio provvede alla conservazione del catasto mediante rettifica e aggiornamento.

Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il nuovo catasto terreni, indipendentemente da variazioni successive alla sua formazione, così come viene aggiornato l’indice di parzializzazione in relazione alle maggiori e minori superfici eventualmente irrigabili.

Il catasto è aggiornato in base alle modificazioni dei dati di fatto dei terreni e della loro appartenenza avvenuta in epoca successiva alla sua formazione.

Tanto la rettifica, quanto l’aggiornamento, debbono avvenire su richiesta degli interessati mediante domanda diretta al Consorzio, recante le generalità dell’iscritto, corredata degli elementi idonei a comprovare la richiesta medesima e degli atti necessari al trasferimento e alla variazione nel catasto consortile, e/o d'ufficio, previe eventuali periodiche rilevazioni presso l’Ufficio della Conservatoria dei RR.II. e visure telematiche catastali.

Pertanto, in seguito ad atto traslativo e per ogni passaggio di proprietà, l’utente ha l’obbligo di chiedere al Consorzio, mediante apposita domanda, corredata delle documentazioni necessarie al trasferimento, la variazione nel catasto consortile.

Qualunque variazione dovrà essere prodotta entro l’anno precedente all’emissione dei tributi istituzionale (cod. 1F45) e di manutenzione degli impianti irrigui consortili (cod. 642), ed avrà efficacia dall’anno successivo.

Qualora la richiesta di variazione pervenisse entro l’anno precedente all’emissione dei tributi istituzionale (cod. 1F45) e manutenzione impianti consortili (cod. 642), questi saranno imposti per frazioni periodiche infrannuali con il seguente criterio:

La mancata o ritardata richiesta di variazione e/o voltura catastale entro l’anno precedente all’emissione del tributo determineranno la escussione del credito contributivo a carico dei soggetti che per l’effetto siano stati confermati invariatamente nel ruolo o nei ruoli annuali successivi. Il debito contributivo, comunque, oltre che gravare sugli eventuali successori del contribuente, farà carico solidalmente anche sui soggetti che siano subentrati nella disponibilità (proprietà, possesso o altri diritti reali) degli immobili gravati, giusta il combinato disposto dall’art. 5 L.R. 14 maggio 1984 n. 21, dell’art.21 R.D. 13.02.1933 n. 215 e dell’art.32 D.P.R. 29.09.1973 n. 602.

Nel caso di decesso del contribuente, venendo meno il presupposto della tassazione e non essendo possibile intraprendere atti esecutivi, ai sensi dell’art.65 del D.P.R. 29.09.1973 n.602, gli eredi dovranno provvedere a trasmettere tempestivamente le necessarie documentazioni affinché si possa effettuare il provvedimento di sgravio/discarico e sia possibile imporre il tributo agli eredi intestatari.

Comunque l’intempestiva comunicazione della variazione e/o voltura comporterà l’automatica applicazione di una penale corrispondente all’ammontare del tributo imposto per ciascun anno di ritardo.

 

Art.8 – EROGAZIONE IRRIGUA

La distribuzione delle acque viene praticata, di norma, dalla prima settimana di aprile all’ultima di novembre di ciascun anno salvo quanto stabilito nei commi e nell’ articolo successivo.

La Deputazione Amministrativa del Consorzio ha facoltà, tuttavia, di modificare, di anno in anno, in relazione all’andamento stagionale, la data iniziale e finale dell’erogazione irrigua.

Qualora le esigenze produttive di talune aziende rendessero indispensabili erogazioni prima dell’inizio e dopo il termine del periodo ordinario di irrigazione, la Deputazione Amministrativa potrà disporre il servizio irriguo, sempre che le disponibilità idriche lo consentano, e ciò sia ritenuto tecnicamente possibile e ragionevole.

In tal caso dal provvedimento di accoglimento della domanda dovrà risultare il disciplinare dell’utenza al quale il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente.

Le relative eventuali maggiori spese saranno iscritte a ruolo per il solo gruppo di utenti richiedenti e da eventuali altri beneficiari della erogazione straordinaria.

Detta concessione potrà essere in qualsiasi momento revocata, dandone tempestiva comunicazione, senza che l’utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo la stessa carattere precario ed eccezionale.

 

Art. 9 – DOMANDA DI UTENZA

La denuncia irrigua è obbligatoria per ogni annata irrigua.

La domanda di utenza, redatta su apposito modulo predisposto dal Consorzio, debitamente sottoscritta dal proprietario del fondo o dal conduttore autorizzato, deve pervenire al Consorzio dal 1° Dicembre ed entro e non oltre il 31 Gennaio di ciascuna annata

Le domande presentate successivamente al termine di cui al comma precedente non saranno, di norma, prese in considerazione e qualora venissero accettate dall'Amministrazione, essendovi disponibilità della risorsa idrica, saranno assoggettate all’addebito di una penale pari al 5% del canone irriguo determinato per l’anno di riferimento.

L’utente che non sia anche titolare di un diritto reale sul fondo da irrigare deve presentare domanda di erogazione dell’acqua, con firma congiunta del titolare di tale diritto, ai fini della solidarietà dei contributi annuali di esercizio, di cui al successivo articolo 24 e di ogni eventuale onere.

Qualora non sia possibile che il titolare della proprietà apponga la sua firma, l'utente dovrà allegare:

L’utente moroso nel pagamento dei contributi consortili non avrà diritto all’erogazione dell’acqua, né potrà essere autorizzato, qualora si verifichino le condizioni di cui all’ 11° comma del presente articolo, all’utilizzo anche parziale degli impianti consortili.

Ai morosi saranno addebitati, oltre ai contributi non pagati, gli interessi passivi nella misura prevista a carico del Consorzio per lo scoperto di cassa presso il Tesoriere. Qualora si dimostri la regolarizzazione della posizione debitoria, il Consorzio provvederà al ripristino del servizio irriguo, previo versamento su c./c. dell’Ente della somma di 50 €. a titolo di rimborso delle spese sostenute per la pratica di morosità e dei provvedimenti conseguenti.

Le utenze prive di autorizzazione all’utilizzo di acque consortili verranno sigillate e poste fuori servizio dal personale del Consorzio.

Per particolari esigenze e/o colture la domanda potrà essere accolta, con conseguente assegnazione e autorizzazione all’ utilizzo immediato, nel periodo dal 1° Dicembre al 31 Gennaio se alla stessa verrà allegata lettura dei contatori dell’ azienda nella forma di dichiarazione personale.

L’utente potrà eccezionalmente utilizzare acque pubbliche non consortili solo ed esclusivamente se il Consorzio non è in grado di erogare il servizio irriguo.

Qualora all’utente che utilizza acque pubbliche non consortili venga concesso l’utilizzo anche parziale di opere consortili, lo stesso sarà comunque assoggettato al canone relativo alle colture praticate, sull’intera superficie coltivata calcolato sulla assegnazione del tipo di coltura praticato e inoltre dovrà, a totali sue cure e spese, provvedere alla loro manutenzione anche straordinaria.

Nel caso di inadempienza, in tale ultimo caso, l’Ente effettuerà l’intervento e l’utenza sarà posta fuori servizio e sigillata sino ad avvenuto pagamento da parte dell’utente delle spese occorse per la riparazione.

 

Art. 10 – DENUNCIA SUPERFICI – VARIAZIONI

Ferma restando l’efficacia dell’art. 7 della L.R. 21/84, la superficie dichiarata dall’utente s’intende definitiva ai fini della determinazione del canone irriguo e dell’ assegnazione idrica, sempre che non si presenti rinuncia totale entro il termine stabilito nella comunicazione di assegnazione e richiesta scritta di variazione di superfici e colture prima del 30/06 per i seminativi primaverili ed estivi, del 31/08 per le irrigazioni di soccorso, carciofo e ortive autunnali.

La Deputazione Amministrativa del Consorzio potrà, tuttavia, modificare, di anno in anno, in relazione all’andamento stagionale, la data iniziale e finale per la presentazione delle variazioni alla richiesta di irrigazione iniziale.

 

Art.11 – MANCATA O INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’utente che utilizza l’acqua consortile non avendo presentato domanda e/o in assenza della prescritta autorizzazione, dovrà corrispondere, oltre al normale canone irriguo previsto per le colture praticate, un’ammenda il cui importo è pari all’ ammontare del ruolo irriguo, con canone e ammenda calcolate come se avesse utilizzato tutta l’assegnazione idrica per il tipo e la superficie delle colture accertate.

L’utente che utilizza senza autorizzazione acque pubbliche dovrà corrispondere un’ammenda il cui importo è pari al all’ ammontare del ruolo irriguo come se avesse utilizzato tutta l’assegnazione idrica per il tipo e la superficie delle colture accertate con comunque un minimo di ammenda di 200 €., oltre al risarcimento degli eventuali danni, nel caso di impiego anche di condotte consortili in assenza della prescritta autorizzazione.

L’utente regolarmente autorizzato all'utilizzo di acque consortili ma privo di contatore volumetrico per le motivazioni di cui all’ art.1, che irriga una superficie maggiore di quella denunciata dovrà corrispondere, oltre al normale canone, un’ammenda pari al canone, limitatamente alla differenza tra superficie effettiva e superficie denunciata, come se avesse utilizzato tutta l'assegnazione idrica per il tipo e la superficie delle colture accertate in eccesso, con comunque un minimo di ammenda di 200 €..

 

Art. 12 – DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

La distribuzione dell’acqua nel comprensorio, in conformità con le previsioni del piano generale irriguo, viene ordinata per lotti e per zone.

Ferma restando di norma la dotazione media annua di 6.000 mc/Ha per tutto il comprensorio irriguo, l’ autorizzazione annuale a irrigare assegnerà un corpo idrico in funzione della coltura e della relativa estensione secondo le seguenti dotazioni unitarie per ettaro:

GRUPPO COLTURE

A - mais, medica, sorgo, prati polifiti e monofiti, riso, floreali in pieno campo, colture orticole per aspersione, soia, carciofo, barbabietola, 8.000 mc/ha

B - frutteti, oleaginose esclusa soia, cereali, foraggere, vigneti, ortive a goccia, colture protette.

4.500 mc/ha

C - colture irrigate a goccia (frutteti, vigneti, oliveti, colture forestali, mais, colture officinali) ad eccezione delle ortive a goccia.

3.000 mc/ha

Il superamento delle assegnazioni stabilite e notificate, oltre una franchigia del 10 %, comporterà degli incrementi automatici del costo a Mc dei volumi in esubero secondo la seguente progressione:

  1. sino al 10 % dell’ assegnato più la franchigia, maggiorazione del 20 %
  2. dal 10 al 30 % dell’ assegnato più la franchigia, maggiorazione del 40 %
  3. dal 30 al 50 % dell’ assegnato più la franchigia, maggiorazione del 100 %
  4. dal 50 al 100 % dell’ assegnato più la franchigia, maggiorazione del 200 %
  5. oltre il 100 % dell’ assegnato più la franchigia, maggiorazione del 300 %

La superficie irrigabile annualmente non potrà essere superiore a quella prevista per l’azienda per effetto dell’indice di parzializzazione di cui al terzo comma del precedente art. 3.

Qualunque variazione alle limitazioni dei commi precedenti sarà stabilita dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio tenendo conto delle richieste di acqua, delle disponibilità della risorsa e delle limitazioni tecniche idrauliche dell’impianto.

 

Art. 13 – DURATA DELLA DISTRIBUZIONE

Ai fini della migliore utilizzazione dell’acqua disponibile nei serbatoi e in conformità delle previsioni del piano generale irriguo approvato, la durata della distribuzione sarà di ventiquattro ore su ventiquattro.

Il Consorzio, per motivi di carattere tecnico organizzativo o per una migliore utilizzazione dell’acqua, potrà provvedere alla adozione di turni orari e alla diminuzione della durata della distribuzione, nonché variare temporaneamente o definitivamente il corpo di acqua assegnato, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, che nulla potranno pretendere per le variazioni adottate nella distribuzione.

 

Art.14 – MODALITÀ PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA

L’acqua sarà prelevata a cura dell’utente, regolarmente autorizzato, soltanto dagli idranti comunque presenti in azienda muniti di apposito contatore singolo o generale.

Le operazioni di apertura e chiusura delle saracinesche nelle prese aziendali saranno effettuate dal personale del Consorzio.

Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli, per limitare o vietare il diritto all’uso dell’acqua sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo l’utente possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.

L’ utilizzo senza autorizzazione di idranti eventualmente non controllati da un contatore equivarrà ad utilizzo abusivo senza autorizzazione per tutta l’ azienda anche se in essa sono presenti altri misuratori funzionanti, e il consorziato sarà soggetto alle sanzioni previste al precedente art. 11.

In linea eccezionale ed ove ragioni tecniche non lo vietino, potrà essere consentita l’apertura di nuove prese aziendali e di messa in opera di nuovi idranti, con lavori che saranno eseguiti a cura del Consorzio o anche dalla ditta richiedente, secondo le direttive impartite dai tecnici del Consorzio ma a totale carico dell’interessato.

Per gli attingimenti diretti dai laghi tutte le apparecchiature di prelevamento dovranno essere censite e identificate precedentemente all’ autorizzazione.

È assolutamente vietata la cessione anche parziale dell’acqua ad altro utente, salvo casi eccezionali, su esplicita richiesta e previa autorizzazione del Consorzio.

Al trasgressore della norma di cui al comma precedente verranno applicate le sanzioni di cui al precedente art. 11.

 

Art. 15 – RIDUZIONE DELL’UTILIZZO

Per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore ed allo scopo di ripartire nel tempo l’utilizzazione delle riserve accumulate, il Consorzio potrà ridurre il periodo, la quantità di erogazione dell’acqua, sia per tutto il comprensorio e colture che per zona e per coltura senza che gli utenti abbiano diritto a risarcimenti o indennizzi.

 

Art. 16 – INTERRUZIONE DELL’EROGAZIONE

Il Consorzio, per esigenze di forza maggiore o per urgenti interventi di manutenzione, si riserva di interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua, dandone immediata comunicazione agli utenti con mezzi idonei senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.

Per effetto dell’utilizzazione degli impianti, l’utente riconosce ed accetta espressamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C., l’esonero di ogni responsabilità civile, da parte del Consorzio, per danni cagionati a causa del verificarsi di eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore che esulano dalla volontà dello stesso Consorzio.

 

Art. 17 – FRAZIONAMENTO DEI FONDI

Nel caso di frazionamento di un fondo, con relativo atto traslativo, il venditore è tenuto a darne comunicazione al Consorzio nei modi contemplati all’art. 7 (norme sul catasto) del presente regolamento.

Il venditore, o comunque il "dante causa" è inoltre tenuto, nell’evenienza, a predisporre a sue spese le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua preesistente alle singole partite derivate, mentre il Consorzio continuerà ad erogare la suddetta dotazione nei punti di consegna precedenti il frazionamento. L’eventuale modifica degli impianti consorziali sarà fatta a spese dell’interessato, a cura del personale del Consorzio, oppure con intervento diretto sotto la sorveglianza dei tecnici di quest’ultimo.

In caso di mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte del venditore o di manomissioni da parte di questi o dei nuovi proprietari, potrà essere il Consorzio stesso ad intervenire, addebitando le relative spese agli inadempienti, con eventuale applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 20, nei casi di manomissione.

Resta in ogni caso l’obbligo di prevedere, nei piani di frazionamento e nei passaggi di proprietà, le necessarie servitù di passaggio per l’accesso alle condotte per la costruzione di quelle relative alle varianti introdotte.

Il Consorzio non assume responsabilità per carenza di distribuzione idrica causata da frazionamenti e divisioni che non rispettino l’ originaria disposizione degli impianti irrigui.

 

Art. 18 – CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

La rete, compresi gli idranti, le saracinesche, i contatori e tutti gli accessori messi in opera dal Consorzio, appartengono al Demanio.

I proprietari sono personalmente responsabili di tali opere poste nei loro terreni e sono tenuti al pagamento dei danni causati per dolo.

I consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti.

Eventuali esuberi di consumi causati ad rotture non segnalate tempestivamente non potranno essere prese in considerazione ai fini di eventuali riduzioni nella determinazione dei ruoli.

Il Consorzio non assume responsabilità per danni causati dalla mancata o tardiva segnalazione di rotture o perdite.

 

Art. 19 – MANOVRA DELLE APPARECCHIATURE

Le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche di sezionamento, di quelle relative ai vari nodi, per la immissione dell’acqua alle prese aziendali e le letture dei contatori sono eseguite a cura del Consorzio.

Nessun utente può ostacolare il personale del Consorzio durante il disimpegno delle loro mansioni né impedire l’ accesso ai fondi per tali finalità.

È assolutamente vietato all’utente manomettere o manovrare i manufatti di cui al 1° comma.

Tuttavia, in casi eccezionali e per evitare danni gravi alle colture, potrà esser consentita la manovra di manufatti della quale dovrà essere data tempestiva comunicazione al Consorzio.

Ai trasgressori delle norme del presente articolo sarà applicata una ammenda pari al triplo del canone irriguo per manutenzione.

L’ammenda sarà inserita nei ruoli irrigui.

 

Art. 20 – MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

È vietato prelevare acqua dalle condotte con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste nella domanda o dalle disposizioni consortili. Chiunque non ottemperi a tale obbligo potrà essere perseguito a termini di legge.

Comunque, senza preavviso alcuno, il Consorzio sospenderà le consegne di acqua a quegli utenti nei terreni in cui si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua o da idranti non controllati da contatore pur se autorizzata l’azienda nel suo complesso, immissione nella rete di corpi estranei o di acque non provenienti dall’impianto pubblico consortile, ovvero qualunque manomissione ed alterazioni alla rete irrigua, alle relative fasce laterali di rispetto, prese aziendali, limitatori di portata, contatori, saracinesche ed ogni altro manufatto dell’impianto, fatta salva, in ogni caso, ogni altra azione legale per il risarcimento di eventuali danni.

È fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi modifica agli impianti consortili, nonché derivare le acque al di fuori delle singole utenze o utilizzarle per scopi diversi da quelli dichiarati in domanda.

Gli impianti manomessi verranno ripristinati a cura del Consorzio e a totali spese:

Verranno inoltre applicate le sanzioni previste al’ art. 11 commisurate alla superficie abusivamente irrigata o, quando ciò non è determinabile, all’ intera superficie aziendale.

 

Art. 21 – SERVITÙ

I proprietari e i conduttori dei fondi attraversati dalla rete di distribuzione consorziale sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l’acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell’art. 1033 del Codice Civile.

 

Art. 22 – ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni al presente regolamento verranno accertate dal Consorzio, che le contesterà tempestivamente all'utente in difetto.

L’utente potrà presentare, entro venti giorni dalla comunicazione, le sue deduzioni all’Amministrazione consortile che deciderà in merito.

 

Art. 23 – CONSUNTIVO

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione irrigua.

I contributi annui saranno determinati e ripartiti dalla Deputazione Amministrativa consortile sulla base del consuntivo dell’esercizio e dei volumi consumati.

Il Consorzio ha la facoltà di deliberare acconti sui contributi irrigui da riscuotere a mezzo ruoli.

 

Art. 24 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE IRRIGUE

L’ammontare delle spese di manutenzione degli impianti consortili sarà ripartito fra tutti i proprietari consorziati dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo e nel fuori comprensorio irriguo in ragione della superficie dominata e irrigata di cui ai rispettivi punti a) e b) dell’articolo 1,

Le spese dell'esercizio irriguo verranno ripartite in base all'effettivo consumo, con la possibilità di prevedere correttivi, rispetto al costo base risultante, in funzione delle quantità di assegnazione per alcune colture.

A titolo di rimborso minimo delle spese di attivazione, lettura, notifica di atti di assegnazione e rendiconto aziendale, per ogni singola richiesta di irrigazione, verrà comunque addebitato un consumo minimo assorbibile nel corrispettivo a consumo, pari al 30 % dell’ assegnazione, con un minimo di 50 € per ettaro e con un minimo generale di 100 € per domanda irrigua, a meno che non sia presentata regolare rinuncia totale nei termini di cui all’ art. 10.

Tali importi minimi potranno essere adeguati di anno in anno dalla Deputazione Amministrativa.

 

Art. 25 – CONCESSIONI SPECIALI E UTENZE EXTRA AGRICOLE

Nel caso in cui l’acqua disponibile risulti esuberante rispetto alle esigenze irrigue dell’intero comprensorio o di singoli sub-comprensori, la Deputazione Amministrativa potrà accogliere eventuali domande di utenza, presentate da chiunque ne abbia interesse, anche per usi non irrigui.

Dalla deliberazione di accoglimento della domanda dovrà risultare il disciplinare dell’utenza al quale il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente.

Il canone di utenza verrà stabilito dalla Deputazione Amministrativa, contestualmente al disciplinare di cui al precedente comma, commisurandolo ai consumi.

Si stabilisce che per le attività quali impianti sportivi e/o in genere per quelle consistenti comunque in utilizzi colturali per produzioni non agricole dei terreni, il costo a mc. sarà superiore dell’ 80 % a quello base, superiore del 450 % in tutti gli altri casi.

L’ eventuale assegnazione annuale non costituirà diritto per ulteriori assegnazioni negli anni successivi.

 

Art. 26 – IRRIGAZIONE ZONE ESTERNE AL COMPRENSORIO IRRIGUO

La Deputazione Amministrativa, in relazione alla disponibilità di acqua, potrà autorizzare di volta in volta e per periodi non superiori alla gestione annuale, utilizzi di acqua in aree esterne al comprensorio irriguo, con gli oneri di cui all’art.1, stabilendone le modalità ed i vincoli, fatti salvi i diritti degli utenti del comprensorio irriguo.

L’ eventuale assegnazione annuale per utilizzi fuori comprensorio non costiturà diritto per ulteriori assegnazioni negli anni successivi.

 

 

Art. 27 – UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DELLE CONDOTTE CONSORTILI

Nelle zone irrigue potrà essere autorizzata, con particolari modalità e vincoli, l’utilizzazione provvisoria delle condotte consortili e sull’utente graveranno le spese fisse determinate ai sensi degli articoli precedenti.

 

Art. 28 – ACCESSO ALLE AZIENDE

Il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi, sia per il controllo delle reti irrigue che per le manutenzioni, letture e manovre necessarie.

All’utente che impedisce l’ingresso del personale consortile nella sua azienda e quindi ostacoli il medesimo nell’espletamento del suo mandato, verrà applicato il canone relativo all’ intero consumo assegnato alle colture di massimo consumo, riferito all’intera superficie irrigabile, fatta salva ogni altra azione legale per il risarcimento di eventuali danni.

 

Art. 29 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESERCIZIO IRRIGUO

L’utente ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale consortile addetto all’esercizio dell’irrigazione un comportamento improntato a rapporti di cordialità e di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile urbanità, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell’acqua irrigua.

Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell’acqua irrigua.

Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti, dovrà concordare con gli altri aventi diritto in modo che ciascuno possa usufruire della risorsa idrica. In caso di disaccordo, il Presidente del Consorzio, con atto motivato, tenendo conto delle colture e dell’estensione denunciata dai singoli utenti, deciderà in merito.

All’utente sulla cui proprietà insiste il gruppo di consegna comune, che dovesse opporsi alle disposizioni di cui al precedente comma, verrà applicata una penale pari al doppio del canone dovuto relativamente all’ intero consumo assegnato per la coltura praticata.

Il personale consortile addetto all’esercizio dell’irrigazione, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi urbanamente con gli utenti, a porre in essere la massima diligenza per l’armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che possano insorgere tra gli utenti nell’utilizzazione dell’acqua irrigua.

 

Art. 30 – VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento irriguo entrerà in vigore a partire dall'anno 2005.