CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - SASSARI

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CONSORTILE

Approvazione del Consiglio dei Delegati

con deliberazione n. 5 del 9 aprile 2002

 

 

NOTA INTRODUTTIVA

 

La Nurra è sempre stata nei secoli una delle zone più inospitali della Sardegna, caratterizzata da un’economia povera, imperniata sull’attività agro-pastorale a carattere estensivo.

Il clima caldo-arido dei mesi estivi, l’alta frequenza e violenza dei venti dominanti di Maestro, la malaria hanno costituito gli ostacoli principali al suo sviluppo.

Dal 1600 al 1860 il comune di Sassari concede terreni ad agricoltori desiderosi di insediarsi sul posto: circa 800 nuclei familiari, provenienti dai comuni di Sassari, Osilo, Ossi, Tissi vi si insediano stabilmente.

Nel 1951, a seguito della Legge sulla Riforma Agraria, l’ETFAS avvia un imponente programma di trasformazione fondiaria con l’appoderamento di migliaia di ettari di terreno che concede in assegnazione e con la costruzione di importanti centri di servizio.

Con Decreto Prefettizio n° 27832/Div. IV dell’11.11.1949, viene costituito il Consorzio di Bonifica della Nurra fra l’Amministrazione Provinciale ed il Comune di Sassari.

Il Consorzio fra i proprietari viene costituito con D.P.G.R.S. n° 11802/100 del 26.10.1963.

Il Consorzio si costituisce tra i proprietari interessati, a norma del R.D. 215/33, per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di bonifica, nonché di altre opere di interesse comune a più fondi o di interesse particolare di ognuno di essi, per operare nel campo della produzione, svolgendo attività prevalentemente economica per il conseguimento di un vantaggio di natura privatistica, consistente nel maggior uso, conservazione e miglioramento della proprietà fondiaria.

Con D.P.G.R.S. n° 306 del 6.10.1993, il comprensorio del Consorzio, già ricadente nei comuni di Sassari, Porto Torres, Stintino, Alghero e Olmedo, viene ampliato ai territori comunali di Uri, Usini, Putifigari, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria e Padria.

Attualmente, dopo la recente esclusione dei Comuni di Usini, Putifigari, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria e Padria, la superficie consortile si estende per circa 83 mila ettari con circa 9000 ditte.

Fin dalla sua costituzione, 1949, il Consorzio avvia la realizzazione di un vasto programma di opere. In particolare realizza una rete viaria di oltre 150 Km; la sistemazione idraulica con oltre 50 Km di canalizzazione; l’elettrificazione dell’intero comprensorio; n° 4 borgate rurali (Biancareddu, La Corte, Pozzo S. Nicola e Palmadula) complete di chiesa e canonica, edificio scolastico, ufficio comunale, ambulatorio, ufficio postale, acquedotto, caserma CC, impianto elettrico e servizi vari; un acquedotto rurale. Ma l’opera più importante realizzata è, senza dubbio, l’imponente complesso irriguo che prende la denominazione di "Sistema Temo-Cuga", per l’irrigazione di un comprensorio di 25 mila ettari e per l’approvvigionamento idrico per usi civili dei comuni di Alghero, Sassari, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria, Macomer e Suni. Al sistema è annesso un complesso di aerogeneratori di energia elettrica per l’abbattimento dei costi di sollevamento delle acque d’irrigazione.

Gli impianti di irrigazione della Nurra sono stati realizzati dal Consorzio per conto dello Stato e li gestisce in concessione nell’interesse dei propri consorziati in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali che regolamentano la bonifica.

Detti impianti consortili servono circa 3.000 utenti per una superficie di quasi 25 mila ettari, suddivisa in 5 lotti realizzati in tempi diversi, in conformità ad altrettanti progetti esecutivi approvati e collaudati dall’Ente Pubblico che li ha finanziati.

Il sistema d’irrigazione è a pioggia e a bassa pressione: 2,5-3,0 atm.; il volume d’acqua non dovrebbe superare i 6.000 mc per ogni ettaro e per ogni stagione irrigua.

Ogni utenza è dotata di un gruppo di consegna munito di un limitatore di portata che garantisce l’erogazione del volume assegnato sulla base della superficie irrigabile dell’Azienda ed impedisce che venga superato il valore della portata prestabilita, pena la drastica riduzione della pressione nella rete aziendale.

La ripartizione delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico dei proprietari consorziati, è effettuata sulla base della spesa prevista in bilancio e confermata a consuntivo.

In particolare, infatti, alla fine di ogni stagione irrigua l’Amministrazione predispone un consuntivo dei costi di manutenzione e di esercizio e ne stabilisce le modalità di suddivisione fra gli utenti, col presupposto che venga sempre mantenuto il pareggio di bilancio, essendo il Consorzio un Ente di Diritto Pubblico Economico non commerciale senza fini di lucro.

Le voci del consuntivo sono costituite dai costi dei materiali, dei mezzi, dell’energia elettrica, del personale e di quant’altro necessario per assicurare la migliore gestione dell’impianto e la sua conservazione.

Le spese di manutenzione sono a carico di tutti i proprietari serviti dall’impianto consortile d’irrigazione, mentre i costi di esercizio ricadono, al momento, solo sui consorziati che utilizzano l’acqua.

L’esercizio irriguo è disciplinato dal presente "Regolamento" predisposto dall’Amministrazione consortile e approvato dal competente organo regionale di controllo.

Il potere impositivo viene esercitato dal Consorzio in conformità agli articoli 10, 11 e 59, del R.D. 215/1933, 860 del Codice Civile e 5 della L.R. 21/1984, alla normativa giurisprudenziale della Suprema Corte ed alle numerose sentenze emanate in materia dalla magistratura ordinaria.

In particolare gli articoli 10 e 11 del R.D. 215/1933, 860 del C.C. e 5 della L.R. 21/84 stabiliscono che tutti i consorziati serviti dagli impianti di irrigazione devono contribuire alla manutenzione delle opere realizzate dallo Stato al servizio dei loro fondi, mentre in base all’art. 59 del medesimo R.D., il Consorzio ha il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate per l’adempimento dei fini istituzionali.

Sono organi del Consorzio:

1) l’Assemblea dei consorziati;

  1. il Consiglio dei Delegati;

3) la Deputazione Amministrativa;

  1. il Presidente;

5) il Collegio dei revisori dei Conti.

L’Assemblea è costituita dalle ditte catastali consorziate i cui intestatari, godano dei diritti civili, abbiano compiuto la maggiore età e paghino il contributo consortile istituzionale (cod.1F45).

Il Consiglio dei Delegati è composto da membri eletti dall’Assemblea nel suo seno.

Il Consiglio è integrato dai membri di diritto nominati con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’agricoltura e su designazione degli organi, enti ed organizzatori: un rappresentante dell’Assessore all’Agricoltura, quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, tre rappresentanti dei comuni ricadenti nel perimetro consortile eletti dall’Amministrazione Provinciale.

Hanno diritto al voto tutti coloro che fanno parte dell’Assemblea consortile.

Il Consiglio dei Delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

 

 

Art. 1 – COMPRENSORIO CONSORTILE

 

Il comprensorio consortile è suddiviso in comprensorio non irriguo e irriguo; quest’ultimo è quella parte del comprensorio consortile nel quale, in relazione alle concessioni di acque pubbliche, sono stati costruiti o saranno costruiti impianti di distribuzione irrigua.

La rete di irrigazione consortile è, pertanto, al servizio del territorio e non dei singoli fondi.

Questi, quindi, se legati dal vincolo consortile, debbono consentire il passaggio delle acque necessarie per irrigare e scolare fondi non serviti dalle reti consortili irrigue e di scolo.

Il Comprensorio irriguo è suddiviso convenzionalmente in cinque lotti.

Ai fini del presente regolamento, si definisce:

I contributi consortili si distinguono in:

I contributi istituzionale e manutenzione impianti consortili irrigui vengono emessi a carico della ditta catastale e, in caso di comproprietà, al primo degli intestatari indicati nell'atto di compravendita o di divisione o di successione e, in mancanza di questi, al primo intestatario reperibile dal certificato catastale.

Il tributo istituzionale (cod. 1F45) è calcolato sulla base degli ettari, inclusi nel comprensorio consortile irriguo e non irriguo, secondo i criteri di calcolo deliberati dal Consiglio dei Delegati.

Il tributo manutenzione impianti irrigui consortili (cod. 642) è imposto alle ditte catastali ricadenti:

  1. nel comprensorio irriguo in ragione della superficie dominata effettivamente dagli impianti consortili;
  2. nel comune di Uri, in funzione delle concessioni di acqua extra comprensorio, adottando le tariffe ad ettaro applicate per il comprensorio irriguo in ragione delle superfici irrigate dal canale adduttore, e le stesse tariffe ridotte dell’80% in ragione delle superfici irrigate direttamente dal bacino del Cuga.

Il tributo esercizio irriguo (cod. 668) é ripartito, nelle more di pagamento del servizio in base all'effettivo consumo, fra tutti gli utenti, così come sopra individuati, in ragione dell’utilizzazione dell’acqua ed in rapporto alla superficie effettivamente irrigata ed alla qualità delle colture suddivise nei tre gruppi riportati nell’art. 24 del presente Regolamento.

Le tariffe adottate per il comprensorio irriguo saranno ridotte del 40% del costo ad ettaro per gli utenti delle aree fuori comprensorio irriguo irrigate dal canale adduttore e dal bacino del Cuga.

 

Art. 2 – CATASTO CONSORTILE

 

Il catasto consortile comprende la superficie catastale agraria relativa ai terreni ricadenti nei comuni inclusi nel perimetro consortile irriguo e non irriguo.

In concomitanza col completamento dei lavori di costruzione degli impianti di distribuzione irrigua nei vari lotti, si procede alla definizione del catasto irriguo, comprendente tutti i terreni beneficiari dell’irrigazione.

 

Art. 3 – DEFINIZIONI

La superficie catastale agraria consortile è quella iscritta nel catasto consortile e comprende tutti i terreni ricadenti nei comuni inclusi nel perimetro consortile.

La superficie dominata effettivamente dagli impianti consortili è quella catastale agraria consortile, diminuita della percentuale convenzionale di tare aziendali per ogni lotto irriguo, risultante da ogni progetto, come appresso riportata:

La superficie irrigabile annualmente è quella determinata dall’indice di parzializzazione previsto nei progetti dei singoli lotti.

Essa potrà essere rettificata in funzione del piano di classifica consortile.

 

Art. 4 – FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEL CATASTO

 

Il catasto è il documento di identificazione dei terreni soggetti alle norme del presente regolamento; esso è formato in base ai dati del Dipartimento del Territorio aggiornati secondo i dati più recenti in possesso del Consorzio.

Tutti i terreni dominati e non dalle opere irrigue di cui all’art. 3 del presente regolamento, e che comunque possono trarre beneficio da dette opere, sono iscritti al catasto consortile.

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Art. 5 – DOCUMENTI DEL CATASTO

 

Il catasto è costituito dai seguenti documenti fondamentali:

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 – PUBBLICAZIONE DEL CATASTO CONSORTILE

 

Il Consorzio, eseguita la formazione del catasto, lo approva e ne cura la pubblicazione che avviene mediante deposito, per venti giorni consecutivi, durante le ore d’ufficio, di una copia del catasto comprensoriale presso la sede del Consorzio e nell’Albo di ciascun Comune, limitatamente ai terreni relativi al Comune stesso.

Della pubblicazione viene data notizia agli interessati, con avviso da affiggersi all’Albo del Consorzio e con altri adeguati mezzi.

Nell’avviso saranno indicati le modalità della pubblicazione, nonché i modi e i termini per la presentazione di eventuali opposizioni e ricorsi a termini di legge.

Il catasto consortile, dopo le eventuali rettifiche e successive approvazioni, diventa esecutivo.

 

Art. 7 – AGGIORNAMENTO DEL CATASTO

 

Il Consorzio provvede alla conservazione del catasto mediante rettifica e aggiornamento.

Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il nuovo catasto terreni, indipendentemente da variazioni successive alla sua formazione, così come viene aggiornato l’indice di parzializzazione in relazione alle maggiori e minori superfici eventualmente irrigabili.

Il catasto è aggiornato in base alle modificazioni dei dati di fatto dei terreni e della loro appartenenza avvenuta in epoca successiva alla sua formazione.

Tanto la rettifica, quanto l’aggiornamento, debbono avvenire su richiesta degli interessati mediante domanda diretta al Consorzio, recante le generalità dell’iscritto, corredata degli elementi idonei a comprovare la richiesta medesima e degli atti necessari al trasferimento e alla variazione nel catasto consortile, e/o d'ufficio, previe eventuali periodiche rilevazioni presso l’Ufficio della Conservatoria dei RR.II. e visure telematiche catastali.

Pertanto, in seguito ad atto traslativo e per ogni passaggio di proprietà, l’utente ha l’obbligo di chiedere al Consorzio, mediante apposita domanda, corredata delle documentazioni necessarie al trasferimento, la variazione nel catasto consortile.

Qualunque variazione dovrà essere prodotta entro l’anno precedente all’emissione dei tributi istituzionale (cod. 1F45) e di manutenzione degli impianti irrigui consortili (cod. 642), ed avrà efficacia dall’anno successivo.

Qualora la richiesta di variazione pervenisse entro l’anno precedente all’emissione dei tributi istituzionale (cod. 1F45) e manutenzione impianti consortili (cod. 642), questi saranno imposti per frazioni periodiche infrannuali con il seguente criterio:

La mancata o ritardata richiesta di variazione e/o voltura catastale entro l’anno precedente all’emissione del tributo determineranno la escussione del credito contributivo a carico dei soggetti che per l’effetto siano stati confermati invariatamente nel ruolo o nei ruoli annuali successivi. Il debito contributivo, comunque, oltre che gravare sugli eventuali successori del contribuente, farà carico solidalmente anche sui soggetti che siano subentrati nella disponibilità (proprietà, possesso o altri diritti reali) degli immobili gravati, giusta il combinato disposto dall’art. 5 L.R. 14 maggio 1984 n. 21, dell’art.21 R.D. 13.02.1933 n. 215 e dell’art.32 D.P.R. 29.09.1973 n. 602.

Nel caso di decesso del contribuente, venendo meno il presupposto della tassazione e non essendo possibile intraprendere atti esecutivi, ai sensi dell’art.65 del D.P.R. 29.09.1973 n.602, gli eredi dovranno provvedere a trasmettere tempestivamente le necessarie documentazioni affinché si possa effettuare il provvedimento di sgravio/discarico e sia possibile imporre il tributo agli eredi intestatari.

Comunque l’intempestiva comunicazione della variazione e/o voltura comporterà l’automatica applicazione di una penale corrispondente all’ammontare del tributo imposto per ciascun anno di ritardo.

 

Art.8 – EROGAZIONE IRRIGUA

 

La distribuzione delle acque viene praticata, di norma, dalla prima settimana di aprile all’ultima di ottobre di ciascun anno.

La Deputazione Amministrativa del Consorzio si riserva, tuttavia, di modificare, di anno in anno, in relazione all’andamento stagionale, la data iniziale e finale dell’erogazione irrigua.

Qualora le esigenze produttive di talune aziende rendessero indispensabili erogazioni prima dell’inizio e dopo il termine del periodo ordinario di irrigazione, la Deputazione Amministrativa potrà disporre il servizio irriguo, sempre che le disponibilità idriche lo consentano, e ciò sia ritenuto tecnicamente possibile e ragionevole.

Dalla deliberazione di accoglimento della domanda dovrà risultare il disciplinare dell’utenza al quale il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente.

Le relative eventuali maggiori spese saranno iscritte a ruolo per il solo gruppo di utenti richiedenti e da eventuali altri beneficiari della erogazione straordinaria.

Detta concessione potrà essere in qualsiasi momento revocata, dandone tempestiva comunicazione, senza che l’utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo la stessa carattere precario ed eccezionale.

 

Art. 9 – DOMANDA DI UTENZA

 

La denuncia irrigua è obbligatoria.

Le utenze prive di autorizzazione all’utilizzo di acque consortili verranno sigillate e poste fuori servizio dal personale del Consorzio.

L’utente potrà utilizzare acque pubbliche non consortili solo ed esclusivamente se il Consorzio non è in grado di erogare il servizio irriguo.

In tal caso l'utente non sarà assoggettato alla presentazione della domanda e al tributo 642.

Laddove è in essere un’utenza irrigua, l’utente, al quale è stato concesso l'utilizzo di altre acque pubbliche non consortili, sarà assoggettato al canone relativo alle colture praticate, sull’intera superficie coltivata, se utilizza anche parzialmente gli impianti consortili.

Qualora all’utente che utilizza acque pubbliche non consortili venga concesso l’utilizzo anche parziale di opere consortili, lo stesso dovrà a totali sue cure e spese, provvedere alla loro manutenzione anche straordinaria.

Nel caso di inadempienza l’Ente effettuerà l’intervento e l’utenza sarà posta fuori servizio e sigillata sino ad avvenuto pagamento da parte dell’utente delle spese occorse per la riparazione.

La domanda di utenza, redatta su apposito modulo predisposto dal Consorzio, debitamente sottoscritta dal proprietario del fondo o dal conduttore autorizzato, deve pervenire al Consorzio entro il 31 Gennaio di ciascuna annata.

Le domande presentate successivamente al termine di cui al comma precedente non saranno, di norma, prese in considerazione e qualora venissero accettate dall'Amministrazione, essendovi disponibilità della risorsa idrica, saranno assoggettate all’addebito di una penale pari al 5% del canone irriguo determinato per l’anno di riferimento.

L’utente che non sia anche titolare di un diritto reale sul fondo da irrigare deve presentare domanda di erogazione dell’acqua, con firma congiunta del titolare di tale diritto, ai fini della solidarietà dei contributi annuali di esercizio, di cui al successivo articolo 24 e di ogni eventuale onere.

Qualora non sia possibile che il titolare della proprietà apponga la sua firma, l'utente dovrà allegare:

L’utente moroso nel pagamento dei contributi consortili non avrà diritto all’erogazione dell’acqua, né potrà essere autorizzato, qualora si verifichino le condizioni di cui al 2° comma del presente articolo, all’utilizzo anche parziale degli impianti consortili.

Ai morosi saranno addebitati, oltre ai contributi non pagati, gli interessi passivi nella misura prevista a carico del Consorzio per lo scoperto di cassa presso il Tesoriere. Qualora si dimostri la regolarizzazione della posizione debitoria, il Consorzio provvederà al ripristino del servizio irriguo, previo versamento su c./c. dell’Ente delle spese sostenute per la sigillatura e di sigillatura del gruppo di consegna.

 

Art. 10 – DENUNCIA SUPERFICI – VARIAZIONI

 

Ferma restando l’efficacia dell’art. 7 della L.R. 21/84, la superficie dichiarata dall’utente s’intende definitiva ai fini della determinazione del canone, sempre che non si presenti richiesta scritta di variazione prima del 30/06 per i seminativi primaverili ed estivi, del 31/08 per le irrigazioni di soccorso, carciofo e ortive autunnali.

La Deputazione Amministrativa del Consorzio si riserva, tuttavia, di modificare, di anno in anno, in relazione all’andamento stagionale, la data iniziale e finale per la presentazione delle variazioni alla richiesta di irrigazione iniziale.

 

Art.11 – MANCATA O INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

L’utente che utilizza l’acqua consortile, non avendo presentato domanda e quindi in assenza della prescritta autorizzazione, dovrà corrispondere, oltre al canone previsto per le colture praticate, un’ammenda il cui importo è pari al triplo del canone.

L’utente che utilizza altre acque pubbliche dovrà corrispondere un’ammenda il cui importo è pari al triplo del canone previsto per le colture praticate, oltre al risarcimento degli eventuali danni, se impiega le condotte consortili in assenza della prescritta autorizzazione.

L’utente, regolarmente autorizzato all'utilizzo di acque consortili, che irriga una superficie maggiore di quella denunciata dovrà corrispondere, oltre al canone sull’intera superficie, un’ammenda pari al triplo del canone limitatamente alla differenza tra superficie effettiva e superficie denunciata.

L'ammenda di cui sopra potrà essere ridotta e commisurata ad una volta il canone riferito alla precedente annata irrigua nel caso di pagamento anticipato della stessa entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della notifica dell'abuso.

 

 

 

Art. 12 – DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

 

La distribuzione dell’acqua nel comprensorio, in conformità con le previsioni del piano generale irriguo, viene ordinata per lotti e per zone.

Ferma restando di norma la dotazione massima annua di 6.000 mc/Ha per le utenze dotate di contatori volumetrici, la Deputazione consortile potrà assegnare, in deroga, un corpo d’acqua che tenga conto sia della coltura e sia del tipo di terreno.

La superficie irrigabile annualmente non potrà essere superiore a quella prevista per l’azienda per effetto dell’indice di parzializzazione di cui al punto c) del precedente art. 3.

Qualunque variazione alle limitazioni dei commi precedenti sarà stabilita dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio tenendo conto delle richieste di acqua, delle disponibilità della risorsa e delle limitazioni tecniche idrauliche dell’impianto.

 

Art. 13 – DURATA DELLA DISTRIBUZIONE

 

Ai fini della migliore utilizzazione dell’acqua disponibile nei serbatoi e in conformità delle previsioni del piano generale irriguo approvato, la durata della distribuzione sarà di ventiquattro ore su ventiquattro.

Il Consorzio, per motivi di carattere tecnico organizzativo o per una migliore utilizzazione dell’acqua, potrà provvedere alla adozione di turni orari e alla diminuzione della durata della distribuzione, nonché variare temporaneamente o definitivamente il corpo di acqua assegnato, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, che nulla potranno pretendere per le variazioni adottate nella distribuzione.

 

Art. 14 – MODALITÀ PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA

 

L’acqua sarà prelevata a cura dell’utente, regolarmente autorizzato, soltanto dagli idranti comunque presenti in azienda.

Le operazioni di apertura e chiusura delle saracinesche nelle prese aziendali saranno effettuate dal personale del Consorzio.

Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli, per limitare o vietare il diritto all’uso dell’acqua sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo l’utente possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.

In linea eccezionale ed ove ragioni tecniche non lo vietino, potrà essere consentita l’apertura di nuove prese aziendali e di messa in opera di nuovi idranti, con lavori che saranno eseguiti a cura del Consorzio o anche dalla ditta richiedente, secondo le direttive impartite dai tecnici del Consorzio ma a totale carico dell’interessato.

È assolutamente vietata la cessione anche parziale dell’acqua ad altro utente, salvo casi eccezionali in cui, su esplicita richiesta e previa autorizzazione del Consorzio.

Il trasgressore della norma di cui al comma precedente verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle pene previste dall’art. 624 e segg. del Codice Penale, salva facendo l’applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 11.

 

Art. 15 – RIDUZIONE DELL’UTILIZZO

 

Per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore ed allo scopo di ripartire nel tempo l’utilizzazione delle riserve accumulate, il Consorzio potrà ridurre il periodo e la quantità di erogazione dell’acqua senza che gli utenti abbiano diritto a risarcimenti o indennizzi.

 

Art. 16 – INTERRUZIONE DELL’EROGAZIONE

 

Il Consorzio, per esigenze di forza maggiore o per urgenti interventi di manutenzione, si riserva di interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua, dandone immediata comunicazione agli utenti con mezzi idonei senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.

Per effetto dell’utilizzazione degli impianti, l’utente riconosce ed accetta espressamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C., l’esonero di ogni responsabilità civile, da parte del Consorzio, per danni cagionati a causa del verificarsi di eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore che esulano dalla volontà dello stesso Consorzio.

 

Art. 17 – FRAZIONAMENTO DEI FONDI

 

Nel caso di frazionamento di un fondo, con relativo atto traslativo, il venditore è tenuto a darne comunicazione al Consorzio nei modi contemplati all’art. 7 (norme sul catasto) del presente regolamento.

Il venditore, o comunque il "dante causa" è inoltre tenuto, nell’evenienza, a predisporre a sue spese le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua preesistente alle singole partite derivate, mentre il Consorzio continuerà ad erogare la suddetta dotazione nei punti di consegna precedenti il frazionamento. L’eventuale modifica degli impianti consorziali sarà fatta a spese dell’interessato, a cura del personale del Consorzio, oppure con intervento diretto sotto la sorveglianza dei tecnici di quest’ultimo.

In caso di mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte del venditore o di manomissioni da parte di questi o dei nuovi proprietari, sarà il Consorzio stesso ad intervenire, addebitando le relative spese agli inadempienti, con eventuale applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 20, nei casi di manomissione.

Resta in ogni caso l’obbligo di prevedere, nei piani di frazionamento, le necessarie servitù di passaggio per l’accesso alle condotte per la costruzione di quelle relative alle varianti introdotte.

 

Art. 18 – CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

 

La rete, compresi gli idranti, le saracinesche, i contatori e tutti gli accessori messi in opera dal Consorzio, appartengono al Demanio.

I proprietari sono personalmente responsabili di tali opere poste nei loro terreni e sono tenuti al pagamento dei danni causati per dolo.

I consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti.

 

 

 

Art. 19 – MANOVRA DELLE APPARECCHIATURE

 

Le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche di sezionamento, di quelle relative ai vari nodi, per la immissione dell’acqua alle prese aziendali sono eseguite a cura del Consorzio.

Nessun utente può ostacolare il personale del Consorzio durante il disimpegno delle loro mansioni.

È assolutamente vietato all’utente manomettere o manovrare i manufatti di cui al 1° comma.

Tuttavia, in casi eccezionali e per evitare danni gravi alle colture, potrà esser consentita la manovra di manufatti della quale dovrà essere data tempestiva comunicazione al Consorzio.

Ai trasgressori sarà applicata una ammenda pari al doppio del canone irriguo per manutenzione.

L’ammenda sarà inserita nei ruoli irrigui.

 

Art. 20 – MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

 

È vietato prelevare acqua dalle condotte con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste nella domanda o dalle disposizioni consortili. Chiunque non ottemperi a tale obbligo potrà essere perseguito a termini di legge.

Comunque, senza preavviso alcuno, il Consorzio sospenderà le consegne di acqua a quegli utenti nei terreni in cui si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, immissione nella rete di corpi estranei o di acque non provenienti dall’impianto pubblico consortile, ovvero qualunque manomissione ed alterazioni alla rete irrigua, alle relative fasce laterali di rispetto, prese aziendali, limitatori di portata, contatori, saracinesche ed ogni altro manufatto dell’impianto, fatta salva, in ogni caso, ogni altra azione legale per il risarcimento di eventuali danni.

È fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi modifica agli impianti consortili, nonché derivare le acque al di fuori delle singole utenze o utilizzarle per scopi diversi da quelli dichiarati in domanda.

Gli impianti manomessi verranno ripristinati a cura del Consorzio e a totali spese:

 

Art. 21 – SERVITÙ

 

I proprietari e i conduttori dei fondi attraversati dalla rete di distribuzione consorziale sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l’acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell’art. 1033 del Codice Civile.

 

Art. 22 – ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

 

Le infrazioni al presente regolamento verranno accertate dal Consorzio, che le contesterà tempestivamente all'utente in difetto.

L’utente potrà presentare, entro venti giorni dalla comunicazione, le sue deduzioni all’Amministrazione consortile che deciderà in merito.

 

Art. 23 – CONSUNTIVO

 

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione irrigua.

I contributi annui saranno determinati e ripartiti dalla Deputazione Amministrativa consortile sulla base del consuntivo dell’esercizio.

Il Consorzio ha la facoltà di deliberare acconti sui contributi irrigui da riscuotere a mezzo ruoli.

 

Art. 24 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE IRRIGUE

 

L’ammontare delle spese di manutenzione degli impianti consortili sarà ripartito fra tutti i proprietari consorziati dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo e nel fuori comprensorio irriguo in ragione della superficie dominata e irrigata di cui ai rispettivi punti a) e b) dell’articolo 1, mentre le spese dell'esercizio irriguo verranno ripartite, nelle more di pagamento del servizio in base all'effettivo consumo, fra tutti gli utenti, così come individuati all’art. 1 del presente Regolamento, in ragione dell’utilizzazione dell’acqua ed in rapporto alla superficie effettivamente irrigata ed alla qualità delle colture che, vengono suddivise nei tre gruppi riportati nella seguente tabella:

GRUPPO COLTURE

A - carciofo, colture foraggiere avvicendate, colture floreali in pieno campo, barbabietola primaverile, mais, medica, pomodoro, prati polifiti e monofiti, sorgo, riso, colture ortive, oleaginose.

B - frutteti, colture forestali, barbabietola autunnale, erbai autunno-vernini, olivo, vigneti e ortive a goccia, colture protette.

C - colture irrigate a goccia (frutteti, vigneti, oliveti, colture forestali, mais, colture officinali) ad eccezione delle ortive a goccia.

Nelle more della installazione dei contatori, il costo per ettaro delle colture verrà determinato dall’Amministrazione sulla base del consuntivo irriguo e delle superfici irrigate.

Alle coltivazioni di riso, previa installazione dei contatori volumetrici, verrà comunque messo a ruolo l’effettivo consumo.

I vigneti a tendone, previa installazione di contatori volumetrici, verranno classificati nel gruppo "A" se i consumi idrici saranno superiori al mc 2.500/Ha anno, nel gruppo "B" se i consumi saranno inferiori a detti valori e comunque sarà tariffato l’effettivo consumo.

Alle ditte, con superfici inferiori a 0,5 Ha, verrà applicato il canone irriguo del gruppo "B" indipendentemente dalla coltura praticata e dell’area irrigata, per 0,5 ettari.

Analogamente, indipendentemente dalla superficie reale, nel caso di proprietà inferiori all’ettaro, si considererà una superficie dominata pari ad ettari 1 (uno) nella ripartizione delle spese.

Con il consuntivo, che sarà pubblicato per quindici giorni all’Albo del Consorzio, è approvato anche l’elenco delle Ditte con le superfici, le colture irrigate ed il relativo imponibile.

Trascorso il suddetto termine, il contributo dovuto diverrà definitivo e sarà riscosso con ruoli a mezzo delle esattorie comunali.

 

Art. 25 – CONCESSIONI SPECIALI

 

Nel caso in cui l’acqua disponibile risulti esuberante rispetto alle esigenze irrigue dell’intero comprensorio o di singoli sub-comprensori, la Deputazione Amministrativa potrà accogliere eventuali domande di utenza, presentate da chiunque ne abbia interesse, anche per usi non irrigui.

Dalla deliberazione di accoglimento della domanda dovrà risultare il disciplinare dell’utenza al quale il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente.

Il canone di utenza verrà stabilito dalla Deputazione Amministrativa, contestualmente al disciplinare di cui al precedente comma, commisurandolo ai consumi.

 

Art. 26 – IRRIGAZIONE ZONE ESTERNE AL COMPRENSORIO IRRIGUO

 

La Deputazione Amministrativa, in relazione alla disponibilità di acqua, potrà autorizzare di volta in volta e per periodi non superiori alla gestione annuale, utilizzi di acqua in aree esterne al comprensorio irriguo, con gli oneri di cui all’art.1, stabilendone le modalità ed i vincoli, fatti salvi i diritti degli utenti del comprensorio irriguo.

 

Art. 27 – UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DELLE CONDOTTE CONSORTILI

 

Nelle zone irrigue potrà essere autorizzata, con particolari modalità e vincoli, l’utilizzazione provvisoria delle condotte consortili e sull’utente graveranno le spese fisse determinate ai sensi degli articoli precedenti.

 

Art. 28 – ACCESSO ALLE AZIENDE

 

Il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi, sia per il controllo delle reti irrigue, sia per le manutenzioni e manovre necessarie.

All’utente che impedisce l’ingresso del personale consortile nella sua azienda e quindi ostacoli il medesimo nell’espletamento del suo mandato, verrà applicato il canone relativo alle colture del gruppo A, di cui al precedente art. 24, riferito all’intera superficie irrigabile, fatta salva ogni altra azione legale per il risarcimento di eventuali danni.

 

Art. 29 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESERCIZIO IRRIGUO

 

L’utente ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale consortile addetto all’esercizio dell’irrigazione un comportamento improntato a rapporti di cordialità e di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile urbanità, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell’acqua irrigua.

Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell’acqua irrigua.

Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti, dovrà concordare con gli altri aventi diritto in modo che ciascuno possa usufruire della risorsa idrica. In caso di disaccordo, il Presidente del Consorzio, con atto motivato, tenendo conto delle colture e dell’estensione denunciata dai singoli utenti, deciderà in merito.

All’utente sulla cui proprietà insiste il gruppo di consegna comune, che dovesse opporsi alle disposizioni di cui al precedente comma, verrà applicata una penale pari al doppio del canone dovuto per la coltura praticata.

Il personale consortile addetto all’esercizio dell’irrigazione, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi urbanamente con gli utenti, a porre in essere la massima diligenza per l’armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che possano insorgere tra gli utenti nell’utilizzazione dell’acqua irrigua.

 

Art. 30 – VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

 

Il presente regolamento irriguo entrerà in vigore a partire dalla stagione 2002.

 

Art. 31 – NORMA TRANSITORIA FINALE

 

La determinazione del pagamento dei contributi irrigui, secondo la normativa di cui al presente regolamento, rimarrà in vigore sino all’introduzione del sistema di pagamento a consumo, accertato da apposito contatore che verrà installato dal Consorzio e le cui spese saranno coperte all'80% dai contributi regionali.