REGOLAMENTO IRRIGUO

Approvazione del Consiglio dei Delegati con deliberazione n° 11 del 28.04.1995 resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n° 363 del 16 giugno 1995

Nota introduttiva

 

La Nurra è sempre stata nei secoli una delle zone più inospitali della Serdegna, caraterizzata da una economia povera, imperniata sull’attività agro-pastorale a carattere estensivo.

Il clima caldo-arido dei mesi estivi, l’alta frequenza e violenza dei venti dominanti di Maestro, la malaria hanno costituito agli ostacoli principali al suo sviluppo.

Diversi sono stati i tentativi di intervento da parte di Enti locali e dello Stato, senza che mai si realizzasse l’auspicato sviluppo socioeconomico di questo territorio.

Dal 1600 al 1860 il comune di Sassari concede terreni ad agricoltori desiderosi di insediarsi sul posto: circa 800 nuclei familiari, provenienti dai comuni di Sassari, Osilo, Ossi, Tissi vi si insediano stabilmente.

Nel 1933 il Governo italiano interviene attraverso l’Ente Ferrarese di Colonizzazione, che inizia la sua attività su un comprensorio di circa 30 mila ettari, di cui 8000 sono messi a coltura e vengono costruite un centinaio di case rurali.

Nel 1951, a seguito della Legge sulla Riforma Agraria, l’ETFAS avvia un imponente programma di trasformazione fondiaria con l’appoderamento di migliaia di ettari di terreno che concede in assegnazione e con la costruzione di importanti centri di servizio.

Con Decreto Prefettizio n° 27832/Div. IV dell’11.11.1949, viene costituito il Consorzio di Bonifica della Nurra fra l’Amministrazione Provinciale ed il Comune di Sassari.

Il Consorzio fra i proprietari viene costituito con D.P.G.R.S. n° 11802/100 del 26.10.1963.

Il Consorzio si costituisce tra i proprietari interessati, a norma del R.D. 215/33, per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di bonifica, nonché di altre opere di interesse comune a più fondi o di interesse particolare di ognuno di essi, per operare nel campo della produzione, svolgendo attività prevalentemente economica per ilo conseguimento di un vantaggio di natura privatistica, consistente nel maggior uso, conservazione e miglioramento della proprietà fondiaria.

Con D.P.G.R.S. n° 306 del 6.10.1993, il comprensorio del Consorzio, già ricadente nei comuni di Sassari, Porto Torres, Stintino, Alghero e Olmedo, viene ampliato ai territori comunali di Uri, Usini, Putifigari, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria e Padria.

Pertanto, oggi, la superficie consorziale si estende per circa 120 mila ettari, con quasi 11.500 consorziati.

Fin dalla sua costituzione, 1949, il Consorzio avvia la realizzazione di un vasto programma di opere. In particolare realizza una rete viaria di oltre 150 Km; la sistemazione idraulica con oltre 50 Km di canalizzazione; l’elettrificazione dell’intero comprensorio; n° 4 borgate rurali (Biancareddu, La Corte, Pozzo S. Nicola e Palmadula) complete di chiesa e canonica, edificio scolastico, ufficio comunale, ambulatorio, ufficio postale, acquedotto, caserma CC, impianto elettrico e servizi vari; un acquedotto rurale. Ma l’opera più importante realizzata è, senza dubbio, l’imponente complesso irriguo che prende la denominazione di "Sistema Temo-Cuga", per l’irrigazione di un comprensorio di 25 mila ettari e per l’approvvigionamento idrico per usi civili dei comuni di Alghero, Sassari, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria, Macomer e Suni. Al sistema è annesso un complesso di aerogeneratori di energia elettrica per l’abbattimento dei costi di sollevamento delle acque d’irrigazione.

Gli impianti di irrigazione della Nurra sono stati realizzati dal Consorzio per conto dello Stato, che li gestisce in concessione nell’interesse dei propri consorziati in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali che regolamentano la bonifica.

Detti impianti consortili servono circa 3.000 utenti per una superficie di quasi 25 mila ettari, suddivisa in 5 lotti realizzati in tempi diversi, in conformità ad altrettanti progetti esecutivi approvati e collaudati dall’Ente Pubblico che li ha finanziati.

Il sistema d’irrigazione è a pioggia e a bassa pressione: 2,5-3,0 atm; il volume d’acqua non dovrebbe superare i 4.700 mc per ogni ettaro e per ogni stagione irrigua.

Ogni utenza è dotata di un gruppo di consegna munito di un limitatore di portata che garantisce l’erogazione del volume assegnato sulla base della superficie irrigabile dell’Azienda ed impedisce che venga superato il valore della portata prestabilita, pena la drastica riduzione della pressione nella rete aziendale.

La ripartizione delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico dei proprietari consorziati, è effettuata sulla base della spesa prevista in bilancio e confermata a consuntivo.

In particolare, infatti, alla fine di ogni stagione irrigua l’Amministrazione predispone un consuntivo dei costi di manutenzione e di esercizio e ne stabilisce le modalità di suddivisione fra gli utenti, col presupposto che venga sempre mantenuto il pareggio di bilancio essendo il Consorzio un Ente di Diritto Pubblico Economico non commerciale senza fini di lucro.

Le voci del consuntivo sono costituite dai costi dei materiali, dei mezzi, dell’energia elettrica, del personale e di quant’altro necessario per assicurare la migliore gestione dell’impianto e la sua conservazione.

Le spese di manutenzione sono a carico di tutti i proprietari serviti dall’impianto consortile d’irrigazione, mentre i costi di esercizio ricadono, al momento, solo sui consorziati che utilizzano l’acqua.

L’esercizio irriguo è disciplinato dal presente "Regolamento" predisposto dall’Amministrazione consortile e approvato dal competente organo regionale di controllo.

Il potere impositivo viene esercitato dal Consorzio in conformità degli articoli 10, 11 e 59, del R.D. 215/1933, 860 del Codice Civile e 5 della L.R. 21/1984 e alla normativa giurisprudenziale della Suprema Corte e dalle numerose sentenze emanate in materia dalla magistratura ordinaria.

In particolare gli articoli 10 e 11 del R.D. 215/1933 860 del C.C. e 5 della L.R. 21/84 stabiliscono che tutti i consorziati serviti dagli impianti di irrigazione devono contribuire alla manutenzione delle opere realizzate dallo Stato al servizio dei loro fondi, mentre in base all’art. 59 del medesimo R.D., il Consorzio ha il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate per l’adempimento dei fini istituzionali.

Sono organi del Consorzio:

1) l’Assemblea dei consorziati;

2) il Consiglio dei Delegati;

3) la Deputazione Amministrativa;

4) il Presidente;

5) il Collegio dei revisori dei conti.

L’Assemblea è costituita dai proprietari consorziati che, iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili, abbiano compiuto la maggiore età e paghino il contributo consortile.

Il Consiglio dei Delegati è composto da membri eletti dall’Assemblea nel suo seno.

Il Consiglio è integrato dai membri di diritto nominati con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’agricoltura e su designazione degli organi, enti ed organizzatori: un rappresentante dell’assessore all’agricoltura, quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, tre rappresentanti dei comuni ricadenti nel perimetro consortile eletti dall’Amministrazione Provinciale.

Hanno diritto al voto tutti coloro che fanno parte dell’Assemblea consortile.

Il Consiglio dei Delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

CAPITOLO 1°

COMPRENSORIO E CATASTO IRRIGUO

Art. 1 – COMPRENSORIO IRRIGUO

Il comprensorio irriguo è quella parte del comprensorio consortile nel quale, in relazione alle concessioni di acque pubbliche, sono stati costruiti o verranno costruiti impianti di distribuzione irrigua.

La rete di irrigazione consortile è, pertanto, al servizio del territorio e non dei singoli fondi.

Questi, quindi, se legati dal vincolo consortile, debbono consentire il passaggio delle acque necessarie per irrigare e scolare fondi non serviti dalle reti consortili irrigue e di scolo.

Il Comprensorio irriguo è suddiviso convenzionalmente in lotti.

Ai fini del presente regolamento, per utente si intende il proprietario e/o il conduttore, a qualunque titolo, dei fondi posti entro il perimetro del comprensorio suddetto.

La manutenzione degli impianti d’irrigazione consortili, è a carico dei proprietari dei terreni agricoli ricadenti entro il perimetro del comprensorio irriguo.

Art. 2 – CATASTO IRRIGUO

In concomitanza col completamento dei lavori di costruzione degli impianti di distribuzione irrigua nei vari lotti, si procede alla formazione del catasto irriguo, comprendente tutti i terreni beneficiari dell’irrigazione.

Art. 3 – DEFINIZIONI

  1. La superficie catastale agraria è quella iscritta nel catasto irriguo consortile.
  2. La superficie dominata effettivamente dagli impianti è quella catastale agraria, diminuita della percentuale convenzionale di tare aziendali, risultante da ogni progetto, come appresso riportata:
  3. 1° lotto: 85%

    2° lotto: 95%

    3° lotto: 95%

    4° lotto: 80%

    5° lotto: 85%

  4. La superficie irrigabile annualmente è quella determinata dall’indice di parzializzazione previsto nei progetti dei singoli lotti.

Art. 4 – FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEL CATASTO IRRIGUO

Tutti i terreni dominati dalle opere irrigue di cui all’art. 3 del presente regolamento, e che comunque possono trarre beneficio da dette opere, sono iscritti al catasto irriguo.

Il catasto irriguo è il documento di identificazione dei terreni soggetti alle norme del presente regolamento; esso è formato in base ai dati del nuovo catasto terreni aggiornati secondo i dati più recenti in possesso del Consorzio.

Art. 5 – DOCUMENTI DEL CATASTO

Il catasto irriguo è costituito dai seguenti documenti fondamentali:

  1. registro delle partite nel quale sono riportati i numeri delle partite catastali e rispettive ditte, nonché il carico delle particelle catastali e relative superfici, così come risulta presso l’Ufficio Tecnico Erariale o presso gli Uffici del Consorzio.
  2. planimetria del comprensorio irriguo.

Art. 6 – PUBBLICAZIONE DEL CATASTO IRRIGUO

Il Consorzio, eseguita la formazione del catasto, lo approva e ne cura la pubblicazione che avviene mediante deposito, per venti giorni consecutivi, durante le ore d’Ufficio, di una copia del catasto comprensoriale presso la sede del Consorzio e nell’Albo di ciascun Comune, limitatamente ai terreni relativi al Comune stesso.

Della pubblicazione viene data notizia agli interessati, con avviso da affiggersi all’Albo del Consorzio e con altri adeguati mezzi.

Nell’avviso saranno indicati le modalità della pubblicazione, nonché i modi e i termini per la presentazione di eventuali opposizioni e ricorsi a termine di legge.

Il catasto irriguo, dopo le eventuali rettifiche e successive approvazioni, diventa esecutivo.

Art. 7 – AGGIORNAMENTO DEL CATASTO

Il Consorzio provvede alla conservazione del catasto mediante rettifica e aggiornamento.

Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il nuovo catasto terreni, indipendentemente da variazioni successive alla sua formazione, così come viene aggiornato l’indice di parzializzazione in relazione alle maggiori e minori superfici eventualmente irrigate.

Il catasto è aggiornato in base alle modificazioni dei dati di fatto dei terreni e della loro appartenenza avvenuta in epoca successiva alla sua formazione.

Tanto la rettifica, quanto l’aggiornamento, debbono avvenire su richiesta degli interessati mediante domanda diretta al Consorzio, recante le generalità dell’iscritto, corredata degli elementi idonei a comprovare la richiesta medesima o d'ufficio previ eventuali periodiche rilevazioni presso l’U.T.E.

Pertanto, in seguito ad atto traslativo e per ogni passaggio di proprietà, incombe l’obbligo di chiedere al Consorzio, mediante apposita domanda, corredata degli elementi necessari al trasferimento, la variazione nel catasto consortile.

Qualunque variazione dovrà essere prodotta entro l’anno precedente all’emissione del ruolo, ed avrà efficacia dall’anno successivo.

CAPITOLO 2°

DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 8 – EROGAZIONE IRRIGUA

La distribuzione delle acque viene praticata, di norma, dalla prima settimana di aprile all’ultima di ottobre di ciascun anno.

La Deputazione Amministrativa del Consorzio si riserva, tuttavia, di modificare, di anno in anno, in relazione all’andamento stagionale, la data iniziale e finale dell’erogazione irrigua.

Qualora le esigenze produttive di talune aziende rendessero indispensabili erogazioni prima dell’inizio e dopo il termine del periodo ordinario di irrigazione, la Deputazione Amministrativa potrà disporre il servizio irriguo, sempreché le disponibilità idriche lo consentano.

Dalla deliberazione di accoglimento della domanda dovrà risultare il disciplinare dell’utenza al quale il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente.

Le relative eventuali maggiori spese saranno iscritte a ruolo per il solo gruppo di utenti richiedenti e da eventuali altri beneficiari della erogazione straordinaria.

Detta concessione potrà essere in qualsiasi momento revocata, dandone tempestiva comunicazione, senza che l’utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo la stessa carattere precario ed eccezionale.

Art. 9 – DOMANDA DI UTENZA

La domanda di utenza deve essere redatta sull’apposito modulo fornito dal Consorzio, compilato in ogni sua parte e presentato dal proprietario del fondo o dal conduttore autorizzato, entro il 31 marzo di ciascuna annata con allegata planimetria catastale.

Le domande presentate successivamente al termine di cui al 1° comma non saranno, di norma, prese in considerazione e qualora venissero accettate dall'Amministrazione, essendovi disponibilità della risorsa idrica, saranno assoggettate all’addebito di una penale pari al 10% del canone irriguo determinato per l’anno di riferimento.

E’ prevista anche l’introduzione della domanda pluriennale, ovvero della domanda formulata per più anni consecutivi, in conformità ai "Piani aziendali di sviluppo agricolo", obbligatori, previsti dagli artt. 6 e 7 della L.R. 14 maggio 1984 n° 21, salvo variazioni delle colture da comunicare entro gli stessi termini indicati al 1° comma del presente articolo.

L’utente che non sia anche titolare di un diritto reale sul fondo da irrigare deve presentare domanda di erogazione dell’acqua, con firma congiunta del titolare di tale diritto, ai fini della solidarietà dei contributi annuali di esercizio, di cui al successivo articolo 24 e di ogni eventuale onere.

Qualora non sia possibile che il titolare della proprietà apponga la sua firma e l’Amministrazione ritenga opportuno procedere a maggiore garanzia in ordine alla regolarità del pagamento, potranno essere richieste altre forme di garanzia.

L’utente moroso nel pagamento dei contributi irrigui (manutenzione ed esercizio) non avrà diritto all’erogazione dell’acqua. Allo stesso saranno addebitati, oltre ai contributi non pagati, gli interessi passivi nella misura prevista a carico del Consorzio per la scopertura di cassa presso il Tesoriere.

Art. 10 – DENUNCIA SUPERFICI – VARIAZIONI

Ferma restando l’efficacia dell’art. 7 della L.R. 21/84, la superficie dichiarata dall’utente s’intende definitiva ai fini della determinazione del canone, sempre che non si presenti richiesta di variazione prima del 30/07 per i seminativi primaverili ed estivi, del 30/09 per le irrigazioni di soccorso e ortive autunnali.

Art. 11 – MANCATA O INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’utente che utilizza l’acqua sia consortile che propria, senza aver presentato domanda, dovrà corrispondere, oltre al canone previsto per le colture praticate, un’ammenda il cui importo è pari al triplo del canone.

L’utente che irriga una superficie maggiore di quella denunciata dovrà corrispondere, oltre al canone sull’intera superficie, un’ammenda pari al triplo del canone limitatamente alla differenza tra Superficie effettiva e Superficie denunciata.

Art. 12 – DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

La distribuzione dell’acqua nel comprensorio, in conformità con le previsioni del piano generale irriguo, viene ordinata per lotti e per zone.

L’utente con l’inserimento dei contatori volumetrici, non potrà prelevare un corpo di acqua superiore ai 4.700 mc. per ettaro irrigato annualmente.

La superficie irrigabile annualmente non potrà essere superiore a quella prevista per l’azienda per effetto dell’indice di parzializzazione di cui al punto c) del precedente art. 3.

Qualunque variazione alle limitazioni dei commi precedenti sarà stabilita dal Consorzio tenendo conto delle richieste di acqua, delle disponibilità della risorsa e delle limitazioni tecniche idrauliche dell’impianto.

Art. 13 – DURATA DELLA DISTRIBUZIONE

Ai fini della migliore utilizzazione dell’acqua disponibile nei serbatoi e in conformità delle previsioni del piano generale irriguo approvato, la durata della distribuzione sarà di ventiquattro ore su ventiquattro.

Il Consorzio, per motivi di carattere tecnico organizzativo o per una migliore utilizzazione dell’acqua, potrà provvedere alla adozione di turni orari e alla diminuzione della durata della distribuzione, nonché variare temporaneamente o definitivamente il corpo di acqua assegnato, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 14 – MODALITA’ PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA

L’acqua sarà prelevata a cura dell’utente, regolarmente autorizzato, soltanto dagli idranti comunque presenti in azienda.

Le operazioni di apertura e chiusura delle saracinesche nelle prese aziendali saranno effettuate dal personale del Consorzio.

Il Consorzio potrà intervenire, con appositi siglilli, per limitare o vietare il diritto all’uso dell’acqua sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo l’utente possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.

In linea eccezionale ed ove ragioni tecniche non lo vietino, potrà essere consentita l’apertura di nuove prese aziendali e di messa in opera di nuovi idranti, con lavori che saranno eseguiti a cura del Consorzio o anche dalla ditta richiedente, secondo le direttive impartite dai tecnici del Consorzio ma a totale carico dell’interessato.

E’ assolutamente vietata la cessione anche parziale dell’acqua ad altro utente, salvo casi eccezionali in cui, su esplicita richiesta e previa autorizzazione del Consorzio.

Il trasgressore della norma di cui al comma precedente verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle pene previste dall’art. 624 e segg. del Codice Penale, salva facendo l’applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 11.

Laddove è in essere un’utenza irrigua, l’utente, pur utilizzando acque non consortili, fermo restando l’obbligo della domanda sarà assoggettato al canone relativo alle colture praticate, sull’intera superficie coltivata.

Art. 15 – RIDUZIONE DELL’UTILIZZO

Per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore ed allo scopo di ripartire nel tempo l’utilizzazione delle riserve accumulate, il Consorzio potrà ridurre il periodo e la quantità di erogazione dell’acqua senza che gli utenti abbiano diritto a risarcimenti o indennizzi.

Art. 16 – INTERRUZIONE DELL’EROGAZIONE

Il Consorzio, per esigenze di forza maggiore o per urgenti interventi di manutenzione, si riserva di interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua, dandone immediata comunicazione agli utenti con mezzi idonei senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo

Per effetto dell’utilizzazione degli impianti, l’utente riconosce ed accetta espressamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C., l’esonero di ogni responsabilità civile, da parte del Consorzio, per danni cagionati a causa del verificarsi di eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore che esulano dalla volontà dello stesso Consorzio.

Art. 17 – FRAZIONAMENTO DEI FONDI

Nel caso di frazionamento di un fondo, con relativo atto traslativo, il venditore è tenuto a darne comunicazione al Consorzio nei modi contemplati all’art. 7 (norme sul catasto) del presente regolamento.

Il venditore, o comunque il "dante causa" è inoltre tenuto, nell’evenienza, a predisporre a sue spese le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua preesistente alle singole partite derivate, mentre il Consorzio continuerà ad erogare la suddetta dotazione nei punti di consegna precedenti il frazionamento. L’eventuale modifica degli impianti consorziali sarà fatta a spese dell’interessato, a cura del personale del Consorzio, oppure con intervento diretto sotto la sorveglianza dei tecnici di quest’ultimo.

In caso di mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte del venditore o di manomissioni da parte di questi o dei nuovi proprietari, sarà il Consorzio stesso ad intervenire, addebitando le relative spese agli inadempienti, con eventuale applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 20, nei casi di manomissione.

Resta in ogni caso l’obbligo di prevedere, nei piani di frazionamento, le necessarie servitù di passaggio per l’accesso alle condotte per la costruzione di quelle relative alle varianti introdotte.

CAPITOLO 3°

CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 18 – CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

La rete, compresi gli idranti, le saracinesche, i contatori e tutti gli accessori messi in opera dal Consorzio, appartengono al Demanio. I proprietari sono personalmente responsabili di tali opere poste nei loro terreni e sono tenuti al pagamento dei danni causati per dolo.

I consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti.

Art. 19 – MANOVRA DELLE APPARECCHIATURE

Le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche di sezionamento, di quelle relative ai vari nodi, per la immissione dell’acqua alle prese aziendali sono eseguite a cura del Consorzio.

Nessun utente può ostacolare il personale del Consorzio durante il disimpegno delle loro mansioni.

E’ assolutamente vietato all’utente manomettere o manovrare i manufatti di cui al 1° comma.

Tuttavia, in casi eccezionali e per evitare danni gravi alle colture, potrà esser consentita la manovra di manufatti della quale dovrà essere data tempestiva comunicazione al Consorzio.

Ai trasgressori sarà applicata una ammenda pari al doppio del canone irriguo per manutenzione.

L’ammenda sarà inserita nei ruoli irrigui.

Art. 20 – MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

E’ vietato prelevare acqua dalle condotte con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste nella domanda o dalle disposizioni consortili. Chiunque non ottemperi a tale obbligo potrà essere perseguito a termine di legge.

Comunque, senza preavviso alcuno, il Consorzio sospenderà le consegne di acqua a quegli utenti nei terreni in cui si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, immissione nella rete di corpi estranei o di acque non provenienti dall’impianto pubblico consortile, ovvero qualunque manomissione ed alterazioni alla rete irrigua, alle relative fasce laterali di rispetto, prese aziendali, limitatori di portata, contatori, saracinesche ed ogni altro manufatto dell’impianto, fatta salva, in ogni caso, ogni altra azione legale per il risarcimento di eventuali danni.

E’ fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi modifica agli impianti consortili, nonché derivare le acque al di fuori delle singole utenze o utilizzarle per scopi diversi da quelli dichiarati in domanda.

Gli impianti manomessi verranno ripristinati a cura del Consorzio e a totali spese:

  1. dei consorziati, se la manomissione è dovuta a fatto di ignoti;
  2. dell’utente, se la manomissione è imputabile al medesimo, al quale verrà inoltre applicata una penale pari al 50% della spesa occorsa per il ripristino, fatto salvo quanto previsto dall’art. 19 del presente regolamento.

Art. 21 – SERVITU’

I proprietari e i conduttori dei fondi attraversati dalla rete di distribuzione consorziale sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l’acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell’art. 1033 del Codice Civile.

Art. 22 – ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni al presente regolamento verranno accertate dal Consorzio che le contesterà tempestivamente all'utente in difetto.

L’utente potrà presentare, entro venti giorni dalla comunicazione le sue deduzioni all’Amministrazione consortile che deciderà in merito.

CAPITOLO 4°

RIPARTIZIONE DELLE SPESE E CONCESSIONI SPECIALI

Art. 23 – CONSUNTIVO

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione irrigua.

I contributi annui saranno determinati e ripartiti dalla Deputazione Amministrativa consortile sulla base del consuntivo dell’esercizio.

Il Consorzio ha la facoltà di deliberare acconti sui contributi irrigui da riscuotere a mezzo ruoli.

Art. 24 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE

L’ammontare delle spese sarà ripartito fra tutti i proprietari consorziati e conduttori, così come individuati all’art. 1 del presente Regolamento i cui terreni ricadono nel comprensorio irriguo, indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua di irrigazione, in ragione della superficie dominata di cui al punto b) del precedente articolo 3, nonché verrà ripartito, in ragione dell’utilizzazione dell’acqua in rapporto alla superficie effettivamente irrigata ed alla qualità delle colture che, vengono suddivise nei due gruppi riportati nella seguente tabella:

GRUPPO COLTURE

A carciofo, colture foraggiere avvicendate, colture floreali in pieno campo, barbabietola a semina primaverile, mais, medica, pomodoro, prati polifiti e monofiti, sorgo, riso, colture ortive, oleaginose.

B barbabietola a semina autunnale, frutteti, colture forestali, erbai autunno-vernini, olivo, vigneti, colture irrigate con impianti a goccia.

Nelle more della installazione dei contatori, il costo per ettaro delle colture verrà determinato dall’Amministrazione sulla base del consuntivo irriguo e delle superfici irrigate.

Alle coltivazioni di riso, installazione di contatori volumetrici, verrà applicata una maggiorazione del dieci per cento sul canone irriguo, dell’anno di riferimento, per ogni 1.000 mc/Ha/anno, o frazione di 1.000, eccedenti il corpo d’acqua di cui al precedente articolo 12.

I vigneti a tendone, previa installazione di contatori volumetrici, verranno classificati nel gruppo "A" se i consumi idrici saranno superiori al mc 2.500/Ha/anno, nel gruppo "B" se i consumi saranno inferiori a detti valori.

Alle ditte, con superfici inferiori ad Ha 1 (uno), verrà applicato il canone del gruppo "B" indipendentemente dalla coltura praticata e dell’area irrigata, un ettaro.

Analogamente, indipendentemente dalla superficie reale, nel caso di proprietà inferiori all’ettaro, si considererà una superficie dominata pari ad ettari 1(uno) nella ripartizione delle spese.

Con il consuntivo, che sarà pubblicato per quindici giorni all’Albo del Consorzio, è approvato anche l’elenco delle Ditte con le superfici, le colture irrigate ed il relativo imponibile.

Trascorso il suddetto termine, il contributo dovuto diverrà definitivo e sarà riscosso con ruoli a mezzo delle esattorie comunali.

Art. 25 – CONCESSIONI SPECIALI

Nel caso in cui l’acqua disponibile risulti esuberante rispetto alle esigenze irrigue dell’intero comprensorio o di singoli sub-comprensori, la Deputazione Amministrativa potrà accogliere eventuali domande di utenza, presentate da chiunque ne abbia interesse, anche per usi non irrigui.

Dalla deliberazione di accoglimento della domanda dovrà risultare il disciplinare dell’utenza al quale il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente.

Il canone di utenza verrà stabilito dalla Deputazione Amministrativa, contestualmente al disciplinare di cui al precedente comma, commisurandolo, ai consumi.

Art. 26 – IRRIGAZIONE ZONE ESTERNE AL COMPRENSORIO IRRIGUO

La Deputazione Amministrativa, in relazione alla disponibilità di acqua, potrà autorizzare di volta in volta e per periodi non superiori alla gestione annuale, utilizzi di acqua in aree esterne al comprensorio irriguo, con gli stessi oneri gravanti sulle zone irrigue, stabilendone le modalità ed i vincoli, fatti salvi i diritti degli utenti del comprensorio irriguo.

Art. 27 – UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DELLE CONDOTTE CONSORTILI

Nelle zone irrigue ove le condotte non sono ancora in esercizio, potrà essere autorizzata, con particolari modalità e vincoli, l’utilizzazione provvisoria delle condotte medesime e sull’utente graveranno le spese fisse determinate ai sensi degli articoli precedenti.

CAPITOLO 5°

ACCESSO ALLE AZIENDE E NORME COMPORTAMENTALI

Art. 28 – ACCESSO ALLE AZIENDE

Il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi, sia per il controllo delle reti irrigue, sia per le manutenzioni e manovre necessarie.

All’utente che impedisce l’ingresso del personale consortile nella sua azienda e quindi ostacolasse il medesimo nell’espletamento del suo mandato, verrà applicato il canone relativo alle colture del gruppo A, di cui al precedente art. 24, riferito all’intera superficie irrigabile.

Art. 29 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESERCIZIO IRRIGUO

L’utente ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale consortile addetto all’esercizio dell’irrigazione un comportamento improntato a rapporti di cordialità e di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile urbanità, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell’acqua irrigua.

Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell’acqua irrigua.

Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti, dovrà concordare con gli altri aventi diritto in modo che ciascuno possa usufruire della risorsa idrica. In caso di disaccordo, il Presidente del Consorzio, con atto motivato, tenendo conto delle colture e dell’estensione denunciata dai singoli utenti, deciderà in merito.

All’utente sulla cui proprietà insiste il gruppo di consegna comune, che dovesse opporsi alle disposizioni di cui al precedente comma, verrà applicata una penale pari al doppio del canone dovuto per la coltura praticata.

Il personale consortile addetto all’esercizio dell’irrigazione, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi urbanamente con gli utenti, a porre in essere la massima diligenza per l’armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che possano insorgere tra gli utenti nell’utilizzazione dell’acqua irrigua.

CAPITOLO 6°

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Art. 30 – VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento irriguo entrerà in vigore a partire dalla stagione 1995.

Art. 31 – NORMA TRANSITORIA FINALE

La determinazione del pagamento dei contributi irrigui, secondo la normativa di cui al presente regolamento, rimarrà in vigore sino all’introduzione del sistema di pagamento a consumo, accertato da apposito contatore che dovrà essere installato dal Consorzio a totali spese dell’utente.