Regione: Sardegna

Materia: 2. sviluppo economico

Capitolo: 2.3 opere e miglioramenti fondiari

Data: 14/05/1984

Numero: 21

§ 2.3.18 - L.R. 14 maggio 1984, n. 21.

Riordinamento dei consorzi di bonifica. (aggiornamento giugno 1999)

TITOLO I

OPERE DI BONIFICA

 

Art. 1.

La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola, alla difesa del suolo e dell'ambiente. I consorzi di bonifica sono competenti a proporre, eseguire e gestire opere di competenza pubblica e privata, attinente la bonifica, lo sviluppo delle produzioni agricole, la difesa del suolo e dell'ambiente. Tali competenze sono svolte nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico e sociale degli Organi sui comprensoriali e delle Comunità montane e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della regione e degli enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

 

Art. 2.

I consorzi di bonifica operano, nel quadro della programmazione comprensoriale per quanto attiene al settore di competenza, con piani pluriennali o stralci annuali approvati dagli Organismi comprensoriali e dalle Comunità montane per le zone di rispettiva competenza.

L'approvazione di cui al precedente comma si intenderà effettuata qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Qualora tra più Organismi comprensoriali o Comunità montane insistenti sullo stesso comprensorio di bonifica, insorgano controversie nell'approvazione dei piani di cui sopra, spetterà all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dirimere il caso controverso, sentita la Commissione consiliare competente.

I piani e i programmi dei consorzi dovranno, comunque, conformarsi, per il settore di competenza, alle direttive ed ai criteri risultanti dagli strumenti programmatori della regione, ai fini di una coordinata ed efficace attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e dalle altre norme sulla difesa del suolo, sull'assetto del territorio e sull'utilizzazione delle risorse idriche.

 

Art. 3.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, inserite nei piani e programmi di cui all'articolo precedente, provvedono lo Stato e la regione, direttamente o per concessione.

La concessione a domanda e assentita ai consorzi di bonifica integrale dei consorzi di bonifica, la concessione può essere accordata alle Comunità montane, ai comuni e loro consorzi, alle province e ad altri enti pubblici.

Nei provvedimenti di concessione, agli enti di cui al precedente comma viene riconosciuta un'aliquota per spese generali e compenso forfetario di tutti gli oneri che il concessionario dovrà sostenere per la realizzazione delle opere (progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, collaudazione e trattazione amministrativa ecc.).

L'aliquota percentuale riconosciuta è fissa ed invariabile e va calcolata sull'importo complessivo netto delle opere risultanti dalla liquidazione finale.

Detta aliquota percentuale è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

I consorzi di bonifica, su richiesta degli Organismi comprensoriali, le Comunità montane ed i consorzi di bonifica, per quanto concerne la concessione relativa ad opere pubbliche, studi, ricerche, servizi, sono disciplinati da apposita convenzione di affidamento nel caso di esecuzione di opere non di bonifica.

 

Art. 4.

All'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica provvedono i consorzi di bonifica competenti per territorio.

Per quanto concerne in particolare le opere di provvista e utilizzazione delle acque, la competenza dei consorzi di bonifica è limitata a quelle opere o parti di esse che abbiano prevalente funzione agricola.

 

Art. 5.

I proprietari di beni immobili agricoli ed extra-agricoli compresi nei comprensori di bonifica contribuiscono alle spese di esecuzione, di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale a norma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e della l. 25 luglio 1952 n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

I conduttori di imprese agricole, o in mancanza i proprietari, contribuiscono alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di bonifica effettivamente funzionanti.

A decorrere dal 1º gennaio 1997 i conduttori di imprese agricole contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata; a tal fine i Consorzi di bonifica provvedono ad installare idonei strumenti di misurazione del consumo di acqua. I conduttori concorrono alle relative spese di installazione in misura non inferiore al 30 per cento del costo sostenuto dal Consorzio (1).

 

Art. 6.

I conduttori di imprese agricole e i proprietari di fondi ricadenti nei comprensori di bonifica che risultino serviti da impianti di distribuzione dell'acqua effettivamente funzionanti a livello nazionale ma non utilizzati a scopo irriguo o, comunque, solo parzialmente utilizzati o in misura del tutto insufficiente in rapporto alle possibilità reali di sviluppo agricolo della zona sono obbligati a presentare piani aziendali di sviluppo agricolo finalizzati all'utilizzazione razionale delle risorse idriche e dei vari fattori produttivi, in conformità ai piani ed ai programmi stabiliti dalla regione, dagli Organismi comprensoriali e dalle Comunità montane.

I consorzi di bonifica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel precedente comma, sono tenuti a promuovere tutte quelle iniziative atte a costituire, anche mediante interventi di riordino fondiario, unità fondiarie adeguate, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

 

Art. 7.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo saranno concesse ai consorziati le provvidenze previste per la realizzazione delle opere di trasformazione fondiaria e agraria dalle leggi statali e regionali, di norme comunitarie o da apposite direttive regionali.

I consorzi di bonifica, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a notificare ai consorziati di cui al primo comma del precedente articolo, l'obbligo di presentazione dei piani aziendali di sviluppo agricolo.

Per gli utenti degli impianti di distribuzione dell'acqua compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente decorrerà alla data di effettiva entrata in funzione degli impianti stessi.

Il canone irriguo verrà applicato nei ruoli di utenza, come se l'acqua resa disponibile nell'impianto pubblico venisse effettivamente utilizzata:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai consorziati che abbiano già realizzato il piano aziendale di sviluppo agricolo;

b) a partire dal termine per l'utilizzazione delle opere, fissato nel decreto di approvazione del piano aziendale di sviluppo agricolo, ai consorziati che abbiano presentato detto piano;

c) entro 12 mesi dalla notifica, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo; ai consorziati che non abbiano provveduto alla presentazione del piano di sviluppo agricolo.

 

Art. 8. (1a) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 1992, n. 20, a decorrere dal 1º gennaio 1993. (1a)

 

Art. 9. (1a) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 1992, n. 20, a decorrere dal 1º gennaio 1993.

 

Art. 10. (2) Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 1988, n. 27.

 

Art. 11. (1a) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 1992, n. 20, a decorrere dal 1º gennaio 1993.

 

Art. 12.

Analogamente a quanto disposto dai precedenti artt. 8, 9 e 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione, in relazione agli ettari effettivamente irrigati annualmente con acque provenienti da pozzi, fiumi o altri invasi privati, sempre che i beneficiari siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

Tale contributo viene accordato a condizione che i terreni non siano serviti con acque provenienti da invasi pubblici a livello aziendale e che la superficie irrigata non sia inferiore a 50 are. Il contributo è concesso, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, nella misura massima del 50% delle spese di esercizio e di manutenzione degli impianti di irrigazione aziendali sostenute dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sulla base di apposite perizie di spesa.

Le modalità di erogazione dei contributi compresa la liquidazione dei contributi medesimi saranno stabilite dall'Assessore dell'agricoltura è riforma agro-pastorale il quale potrà delegare gli Organi periferici dell'Assessorato e gli enti locali.

 

Art. 13.

Ai fine di garantire la funzionalità e l'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di cui all'art. 2 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1983, indipendentemente dalla dichiarazione di compimento,

l'Amministrazione regionale è tenuta a concorrere alle spese di manutenzione delle stesse mediante contributo da determinarsi sulla base dell'estensione del comprensorio di bonifica e dell'entità, natura e vetustà delle opere.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso, per le opere con funzione unisettoriale agricola, con decreto dell'Assessorato all'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale. Per le opere che siano invece di interesse intersettoriale, il contributo sarà posto a carico degli Assessorati competenti.

La dichiarazione di compimento richiesta dall'art 17 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, non è richiesta per gli interventi manutentori di opere di bonifica finanziati o in corso di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14. (3) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 luglio 1988, n. 27.

I contributi di cui agli artt. 8 e 12 saranno concessi per un massimo di 10 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere.

Per le opere già in esecuzione il limite massimo è fissato in 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

CONSORZI DI BONIFICA

 

Art. 15.

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche.

Sono organi dei consorzi di bonifica:

1) l'Assemblea dei consorziati;

2) il Consiglio dei delegati;

3) la Deputazione amministrativa;

4) il Presidente;

5) il Collegio dei revisori dei conti.

Al Presidente e Vicepresidente del consorzio, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti competono, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione ai lavori, le stesse indennità spettanti agli Amministratori degli enti regionali nella misura indicata per gli enti del primo gruppo dal D.P.G.R. 31 dicembre 1968, n. 105, e provvedimenti successivi.

Ai componenti del Consiglio dei delegati, della deputazione amministrativa e del collegio dei revisori dei conti è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi collegiali, il cui ammontare deve essere contenuto nei limiti dell'uguale indennità spettante per lo stesso titolo agli amministratori della Provincia in cui opera il Consorzio di bonifica. Per gli amministratori e per i componenti del collegio dei revisori che risiedono in sede diversa da quella in cui si svolgono le sedute degli organi collegiali, oltre al gettone di presenza compete l'indennità di trasferta nelle misure indicate per gli amministratori degli enti regionali dal decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1967, n. 26 e successive modificazioni (3a).

 

Art. 16.

L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziati che, iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sempreché lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori per mezzadria e colonia parziaria dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile di irrigazione o di miglioramento fondiario.

 

Art. 17.

Il Consiglio dei delegati è composto da membri eletti dall'Assemblea nel suo seno ai sensi del successivo art. 18, e da membri di diritto.

Il numero dei membri elettivi sarà stabilito nello Statuto di ciascun consorzio in misura non inferiore al 75% del totale dei membri del Consiglio.

I membri di diritto sono nominati con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione assunta dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore e su designazione degli organi, enti ed organizzazioni sotto indicati:

- un rappresentante dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro- pastorale;

- tre rappresentanti dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile eletti dall'Amministrazione provinciale;

- quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale (3b).

Partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati, con voto consultivo, il Direttore del consorzio.

Gli organi, gli enti e le organizzazioni predette debbono designare i rispettivi rappresentanti entro 15 giorni dalla comunicazione, disposta dal consorzio a mezzo lettera raccomandata, delle avvenute elezioni.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Trascorso il termine di cui al precedente quinto comma il Consiglio dei delegati è validamente costituito anche se non siano ancora stati nominati i membri di diritto.

 

Art. 18.

I membri elettivi del Consiglio dei delegati sono eletti fra gli aventi diritto al voto, con votazione pro capite.

Il voto è segreto e personale e non può essere esercitato mediante delega se non nei casi previsti dall'articolo successivo.

Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in 3 sezioni a seconda del diverso carico contributivo, nei modi stabiliti dallo Statuto.

In ogni caso nella sezione intermedia saranno inclusi soltanto i consorziati proprietari ed imprenditori agricoli il cui onere contributivo sia compreso tra quello dell'azienda con un livello occupazionale di 150 giornate lavorative annue e quello dell'azienda con un livello occupazionale di 600 giornate lavorative annue.

Ad ogni sezione è attribuito, sul totale dei delegati da eleggere, il numero di delegati che sarà stabilito dallo Statuto tenendo conto della contribuenza complessiva della sezione e, comunque, attribuendo alla sezione intermedia almeno il 40% del totale dei delegati.

 

Art. 19.

Hanno diritto al voto tutti coloro che fanno parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio dello stesso un altro avente diritto al voto iscritto nella stessa sezione; non si può disporre, comunque, di più di una delega. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

In caso di mezzadria il proprietario può conferire la delega al mezzadro.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e per coloro che sono sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è. esercitato rispettivamente dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione è ammessa una delega congiunta a favore di uno dei comproprietari. In assenza di delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della partita catastale relativa alla comunione.

 

Art. 20.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al Voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati debbono essere presentate da non meno di 30 e non più di 50 consorziati aventi diritto al voto.

Nel caso di sole due liste concorrenti, alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti, sono assegnati i seggi in proporzione ai voti riportati, con il limite massimo di due terzi.

Nel caso vi siano più di due liste concorrenti, ferma restando l'attribuzione del 50% alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle altre liste sarà attribuito il, restante 50% dei delegati in proporzione ai voti riportati.

Nel caso di presentazione di una sola lista, gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorziati appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata.

 

Art. 21.

Sono eletti nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali.

In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza.

 

Art. 22. (4)

Entro 8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il quale, in caso di accertate irregolarità, provvede all'annullamento delle elezioni.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessore predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'Albo consortile.

Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma precedente, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, con proprio decreto, dispone l'insediamento del Consiglio dei delegati.

(Omissis) (5).

In tale eventualità le elezioni sono considerate valide anche con la partecipazione del 15% degli aventi diritto al voto (6).

 

Art. 23.

Il Consiglio dei delegati resta in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il delegato eletto, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

 

Art. 24.

Il Consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge il Presidente e due Vicepresidenti del consorzio tra i membri eletti dall'Assemblea, di cui uno della minoranza.

Nella stessa riunione, elegge gli altri componenti la Deputazione amministrativa, con voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, garantendo in ogni caso la presenza della minoranza.

Partecipa alle sedute della Deputazione, con voto consultivo, il Direttore del consorzio.

Il numero dei componenti la Deputazione amministrativa è stabilito dallo Statuto di ciascun consorzio.

 

Art. 25.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio dei delegati.

Essi devono essere scelti tra professionisti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, e successive modificazioni.

La costituzione del Collegio dei revisori dei conti dei consorzi avviene con decreto dell'Assessore dell'agricoltura che designa tra i membri effettivi, di cui al comma precedente, il Presidente del Collegio.

I membri nominati durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.

 

Art. 26.

Le funzioni di vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica sono esercitate dalla regione nei modi stabiliti dalla L.R. 23 ottobre 1978, n. 62.

Per assicurare il funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, qualora gli organi preposti siano inadempienti, può disporre in via sostitutiva, previa diffida, il compimento degli atti di loro competenza.

 

Art. 27.

Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammessa opposizione da proporsi entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione delle deliberazioni.

L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni alla sua prima riunione e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione delle opposizioni.

L'opposizione non (7) sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale entro 30 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale decide nei termini e con le modalità di cui al d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

 

Art. 28.

Qualora nella gestione dei consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili per mezzo dei controlli sostitutivi previsti dal precedente art. 26, e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre lo scioglimento degli Organi d'Amministrazione dei consorzi.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario incaricato l'Amministrazione dell'ente che deve convocare entro 6 mesi l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il termine di convocazione non può essere prorogato dalla Giunta regionale se non per comprovate necessità.

Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi Organi consortili.

 

Art. 29.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti i consorzi di bonifica devono provvedere a quanto segue:

a) alla modifica dei rispettivi statuti adeguandoli rigorosamente a quanto disposto nella presente legge;

b) alla convocazione straordinaria dell'Assemblea generale dei consorziati per l'elezione dei nuovi delegati dei rispettivi consigli.

Trascorso il termine di cui sopra senza che i consorzi abbiano provveduto a compiere gli adempimenti di cui ai punti a) e b) del primo comma, con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro- pastorale, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta presso i consorzi di bonifica i cui Organi d'Amministrazione ordinaria non risultino scaduti dal proprio mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le medesime procedure di cui al comma precedente con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sarà provveduto alla nomina di Commissari straordinari regionali in sostituzione degli Organi consortili che alla data dell'approvazione della legge siano scaduti dal loro mandato.

I Commissari ad acta ed i Commissari straordinari, nell'esercizio del proprio mandato, si avvarranno della collaborazione di consulte consortili che, nei consorzi i cui Organi di Amministrazione ordinaria non siano scaduti dal mandato, saranno costituite dalle Deputazioni amministrative in carica.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE

 

Art. 30.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per la realizzazione di più idonei ed efficienti Organismi tecnico-amministrativi, l'Amministrazione regionale provvederà a fusioni fra i consorzi esistenti in Sardegna in modo da adeguare le loro dimensioni territoriali alle finalità della presente legge.

Alla fusione si provvederà, previa consultazione dei consorzi interessati, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro- pastorale, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Nel provvedere alle fusioni di cui al precedente comma si dovrà tendere, anche mediante estensione dei limiti dei comprensori consortili, alla coincidenza di essi con unità idrografiche funzionali e con le circoscrizioni territoriali degli Organismi comprensoriali, delle Comunità montane e delle province.

I provvedimenti di fusione non fanno venir meno i diritti acquisiti dal personale dipendente in servizio al momento della fusione.

 

Art. 31.

Per consentire l'immediato funzionamento dei consorzi risultanti dalle fusioni di cui all'articolo precedente, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, disporrà, contemporaneamente ai provvedimenti di fusione, l'adozione di uno schema di nuovo Statuto conforme alle norme della presente legge.

Lo Statuto deve contenere la normativa relativa alla composizione ed al funzionamento degli Organi d'Amministrazione straordinaria, per il periodo necessario alla costituzione ed insediamento degli Organi d'Amministrazione ordinaria che, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un anno dall'avvenuta fusione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 32.

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della regione per l'anno finanziario 1984 saranno istituiti i seguenti capitoli:

(Omissis).

 

Art. 33.

Restano ferme in quanto applicabili le norme di legge statali in materia di bonifica non contrastanti con la presente legge, anche se non espressamente richiamate.

 

Art. 34.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

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Note:

(1) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

(1a) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 1992, n. 20, a decorrere dal 1º gennaio 1993.

(2) Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 1988, n. 27.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 luglio 1988, n. 27.

(3a) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

(3b) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

(4) Vedi art. 3 della L.R. 15 luglio 1988, n. 27.

(5) Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33. Il presente comma era stato sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.R. 29 aprile 1994, n. 18.

(6) Comma aggiunto dall'art. 61 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.

(7) Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 15 luglio 1988, n. 27.